Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

26/07/2017 - Sentenze A.S. e Jafari: nessuna deroga alle regole di competenza sancite dal regolamento Dublino III nelle circostanze eccezionali di una crisi umanitaria

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con sentenze del 26 luglio 2017, la Corte si è pronunciata sui rinvii pregiudiziali A.S. (C-490/16) e Jafari (C-646/16) ad opera della Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Corte Suprema slovena) e della Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa austriaca). Le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione delle regole di competenza contenute nel regolamento (UE) n. 604/2013del PE e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (“regolamento Dublino III”).

I fatti all’origine dei procedimenti principali si collocano tra settembre 2015 e marzo 2016; un periodo caratterizzato da un afflusso eccezionale di richiedenti asilo e da una situazione di “crisi umanitaria” nei Balcani occidentali. In tale contesto, si inseriscono le vicende dei ricorrenti: un cittadino siriano e due cittadine afghane che hanno attraversato la rotta dei Balcani sino a giungere, rispettivamente, in Slovenia ed in Austria.

La Corte ha in primo luogo chiarito che l’ammissione nel territorio di uno Stato membro, anche se tollerata dalle autorità di tale Stato, non configura un “visto” ai sensi dell’art. 12 del regolamento Dublino III, in combinato disposto con l’art. 2, lett. m), di tale regolamento; il fatto che detta ammissione possa avvenire in una situazione di crisi umanitaria non inficia tale conclusione. In secondo luogo, la Corte ha giudicato che il cittadino di un paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro senza soddisfare le condizioni di ingresso da esso previste, allo scopo di transitare verso un altro Stato membro e presentarvi domanda di protezione internazionale, ha «varcato illegalmente» la frontiera del primo Stato ai sensi dell’art. 13, par. 1, del regolamento Dublino III. Quest’ultimo è dunque competente ad esaminare la richiesta di protezione internazionale presentata dal cittadino di paese terzo in questione. Ciò detto, la Corte ha però ricordato che in applicazione dell’art. 3, par. 2, 2° comma, del regolamento Dublino III e dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente non deve essere operato qualora tale trasferimento comporti un rischio reale che l’interessato subisca trattamenti inumani o degradanti. Un trasferimento non potrebbe dunque essere eseguito se, a seguito dell’arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendono ottenere una protezione internazionale, sussistesse un rischio di tale genere nello Stato membro competente. Infine, la Corte ha giudicato che l’art. 13, par. 1, 2° periodo, del regolamento Dublino III, letto in combinazione con l’art.7, par. 2, di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che la presentazione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento è priva di effetti sul calcolo del termine previsto dal citato art. 13, par. 1.