argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con sentenza del 6 luglio 2017 (C-290/16), la Corte si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtsof (Corte federale di Giustizia, Germania), con riferimento all’interpretazione dell’art. 22, par. 1, e dell’art. 23, par. 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Il giudice del rinvio si domanda se tale disposizione imponga ai vettori aerei di precisare l’importo effettivo di tasse e diritti aeroportuali, nonché degli altri diritti, tasse e supplementi di cui all’art. 23, par. 1, terzo periodo, lett. da b) a d), del citato regolamento, nel prezzo offerto al cliente. Inoltre, detto giudice si chiede se la libertà in materia di tariffe riconosciuta ai vettori aerei osti a che una normativa nazionale che traspone la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, trovi applicazione con riguardo a una clausola delle condizioni generali di contratto della Air Berlin, che dispone il prelievo di una somma di 25 euro per passeggero e per prenotazione in caso di annullamento di una prenotazione di un volo a tariffa economica o di non presentazione all’imbarco di un volo siffatto.
La Corte ha risposto che l’art. 23, par. 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008 obbliga i vettori aerei a precisare l’importo delle diverse componenti (tasse, diritti aeroportuali, etc.) del prezzo finale. In caso contrario, sarebbe impossibile raggiungere l’obiettivo d’informazione e di trasparenza dei prezzi perseguito da tale disposizione.
Inoltre, con riferimento alla clausola delle condizioni generali di contratto di Air Berlin, la Corte ha giudicato che né il tenore dell’art. 22 del regolamento n. 1008/2008, relativo alla libertà in materia di tariffe, né quello delle altre disposizioni dello stesso regolamento, consentono di ritenere che la direttiva 93/13 non sia applicabile a una tale clausola. Pertanto, tale disposizione non osta all’applicazione della normativa tedesca di trasposizione della citata direttiva, e alla conseguente dichiarazione di nullità della clausola in questione da parte del giudice del rinvio.