argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Il Tribunale dell’Unione europea, con una sentenza del 27 aprile 2016, nel caso Pappalardo e a. c. Commissione (causa T‑316/13), ha respinto il ricorso presentato da alcuni pescatori italiani per ottenere il risarcimento dei danni asseritamene subìti a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, con il quale detta istituzione aveva vietato la pesca del tonno rosso a partire da date diverse per le tonniere battenti bandiera greca, francese, italiana, cipriota e maltese, da un alto, e per quelle battenti bandiera spagnola, dall’altro lato.
A seguito dell’annullamento (parziale) di detto regolamento, disposto dalla Corte di giustizia con una sentenza del 17 marzo 2011, nel caso ADJ Tuna (causa C‑221/09), in ragione di una differenza di trattamento – tra i pescatori spagnoli e gli altri pescatori – non giustificata, considerato l’obiettivo perseguito (consistente nella protezione dello stock di tonno rosso), e della conseguente violazione del principio di non discriminazione, i pescatori italiani hanno introdotto il suddetto ricorso, invocando la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.
Nella sentenza in questione, il Tribunale, ribadite le condizioni poste dalla giurisprudenza affinché sussista una tale responsabilità, soffermandosi in particolare su quella relativa alla “illiceità del comportamento” ascritto alle istituzioni dell’Unione (nel caso di specie, alla Commissione), ha ricordato che, per il ricorrere di tale condizione occorre che vi sia una “violazione sufficientemente qualificata” di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, la quale deve consistere in una “violazione grave e manifesta”, da parte dell’istituzione interessata, dei limiti posti al suo potere discrezionale.
A tale proposito, il Tribunale ha stabilito che la fissazione, da parte della Commissione, mediante il suddetto regolamento, di date diverse relativamente al fermo pesca per le tonniere interessate, “non costituisce di per sé una violazione manifesta del principio di non discriminazione”, riconoscendo come indicativo in tal senso, in particolare, il fatto che il regolamento in questione risponde alla finalità di interesse generale di evitare un grave rischio per la conservazione e la ricostituzione dello stock di tonno rosso (come ha precisato la Corte di giustizia segnatamente nella sua sentenza del 14 ottobre 2014, nel caso Giordano c. Commissione, causa C‑611/12 P) e non a quella di tutelare le prerogative connesse all’attività economica di pesca di determinate tonniere rispetto ad altre. Pertanto, non essendo stata dimostrata l’illeceità del comportamento della Commissione, il Tribunale ha rigettato il ricorso presentato dai pescatori italiani.