argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Il 22 giugno 2017, pronunciandosi a seguito di un rinvio pregiudiziale (C-49/16, Unibet International) proposto dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria), la Corte ha valutato la compatibilità della normativa ungherese in materia di organizzazione dei giochi d’azzardo con la libera prestazione dei servizi sancita all’art. 56 TFUE. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Unibet, società maltese che organizza giochi d’azzardo on-line, e l’autorità fiscale ungherese. Il procedimento principale verte sulle decisioni con le quali tale autorità ha imposto un blocco temporaneo all’accesso dall’Ungheria ai siti internet gestiti dall’Unibet e le ha comminato un’ammenda, a motivo che essa non dispone dell’autorizzazione richiesta dalla normativa ungherese per prestare tali servizi on-line.
La Corte ha ribadito che una normativa nazionale che istituisce un regime di concessioni e di autorizzazioni per l’organizzazione dei giochi d’azzardo costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 56 TFUE. Una tale normativa è compatibile con il diritto dell’Unione soltanto a condizione che il regime da essa previsto si fondi su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, e la sua applicazione rispetti i doveri derivanti dall’obbligo di trasparenza e dal principio di certezza del diritto.
Alla luce di tali principi, la Corte ha affermato che l’art. 56 TFUE osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che istituisce un regime di concessioni e di autorizzazioni per l’organizzazione di giochi d’azzardo on-line, e che contiene disposizioni discriminatorie nei confronti degli operatori con sede in altri Stati membri, e disposizioni che, pur non essendo discriminatorie, sono tali da impedire o da rendere più difficoltosa l’ottenimento di un’autorizzazione da parti di detti operatori.
La Corte ha inoltre precisato che la violazione di un tale regime di autorizzazioni non può essere soggetta a sanzioni, posto che esso è incompatibile con l’art. 56 TFUE.