argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con sentenza del 14 giugno 2017 (causa C-610/15), la Corte di giustizia si è pronunciata su una questione pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi che chiedeva di precisare la nozione di “comunicazione al pubblico” suscettibile di essere vietata dall’autore di un’opera, a norma dell’art.3, par. 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
La Corte ha stabilito che rientrano nella nozione di “comunicazione al pubblico”, e che quindi, possono costituire violazione del diritto d’autore, la messa a disposizione e la gestione online di una piattaforma di condivisione che consenta agli utenti di localizzare opere protette da diritto d’autore e di condividerle nell’ambito di una rete tra utenti (peer-to-peer).
Tuttavia, la Corte precisa che tale violazione va valutata caso per caso al fine di individuare la presenza di alcuni caratteri complementari idonei a qualificare la comunicazione come rivolta al pubblico.
Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato che le opere protette sono state effettivamente comunicate al pubblico in quanto gli amministratori hanno svolto un ruolo imprescindibile e intenzionale nella messa a disposizione delle opere attraverso la loro indicizzazione e classificazione in categorie secondo la natura delle stesse e attraverso la fornitura di un apposito motore di ricerca; vi è stata l’utilizzazione della piattaforma da parte di un numero considerevole di persone; le opere sono state comunicate a un pubblico “nuovo”; e, infine, la messa a disposizione e la gestione della piattaforma di condivisione sono state realizzate allo scopo di trarne profitto.