argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con sentenza del 14 giugno 2017 (causa C-422/16), la Corte di giustizia si è pronunciata su una questione pregiudiziale, proposta dal tribunale distrettuale di Treviri, in Germania, che chiedeva di precisare se la denominazione “latte” e le denominazioni, che il regolamento (CE) n. 1308/2013del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, riserva unicamente ai prodotti lattiero-caseari, possano essere utilizzati per designare, all’atto della commercializzazione o nella pubblicità, prodotti puramente vegetali.
La Corte ha stabilito che denominazioni come “latte”, “crema di latte o panna”, “burro”, “formaggio” e “iogurt” non possono essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale in quanto riservate a prodotti di origine animale.
Ciò anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indichino l’origine vegetale del prodotto in questione, salvo che tale prodotto sia inserito nell’elenco delle eccezioni previste dall’allegato I della decisione 2010/791/UE della Commissione, circostanza che non ricorre nel caso di specie della soia e del tofu.