argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Nelle sue conclusioni, presentate il 12 maggio 2016 nel caso Pesce e a. (cause riunite C‑78/16 e C‑79/16; cause, peraltro, sottoposte a procedimento accelerato, come già segnalato da questa Rubrica), l’Avvocato generale Bot ha suggerito alla Corte di giustizia di rispondere ai quesiti pregiudiziali, proposti dal TAR Lazio in merito ad alcune disposizioni contenute nella decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure atte a evitare l’introduzione e la propagazione nel territorio dell’Unione del batterio denominato “Xylella fastidiosa” (nello specifico, quelle disposizioni che prevedono l’obbligo di abbattere, oltre agli ulivi infettati da detto batterio, anche le piante sane, poste in un raggio di 100 metri da ogni esemplare infetto; in proposito, v. già questa Rubrica), nel senso che non sussistono elementi tali da inficiare la validità delle disposizioni in questione.
In particolare, l’Avvocato generale ha sostenuto che le prescrizioni contenute in tali disposizioni soddisfano l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 296 TFUE e sono conformi ai principi di precauzione, adeguatezza e proporzionalità, stante il fatto che, nel dettare tali prescrizioni, la Commissione si è rifatta segnatamente a un parere dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), del 6 gennaio 2015, che ha messo in evidenza l’esistenza di un rischio almeno potenziale (e pertanto sufficiente a giustificare l’adozione delle disposizioni controverse) risultante dalla propagazione del suddetto batterio.
L’Avvocato generale ha inoltre aggiunto che dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali deriva un diritto, per i proprietari delle piante distrutte, a ricevere un indennizzo ragionevolmente commisurato al valore di tali beni e che il silenzio serbato sul punto dalla decisione di esecuzione 2015/789, nonché dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nell’Unione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella stessa Unione (ad esecuzione della quale è stata adottata la citata decisione), non può essere interpretato come un’esclusione di tale diritto. Secondo l’Avvocato generale, spetta agli Stati membri, allorché essi adottano misure in applicazione della decisione di esecuzione 2015/789 e attuano così (ai sensi dell’art. 51, par. 1, della Carta) il diritto dell’Unione, istituire un regime d’indennizzo per tali proprietari.