Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

11/05/2017 - Compensazione in caso di cancellazione del volo: il vettore aereo deve assicurarsi che il passeggero sia stato tempestivamente informato della cancellazione, anche quando il contratto di trasporto č stato stipulato per il tramite di un terzo

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con sentenza dell’11 maggio 2017 in causa C-302/16, Krijgsman, la Corte di giustizia si è pronunciata su una questione pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Nederland, che chiedeva alla Corte di precisare quali requisiti debba soddisfare l’esecuzione dell’obbligo di comunicazione di cancellazione di un volo, previsto all’art. 5, par. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 261/2004, per esonerare il vettore aereo dall’obbligo di compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 dello stesso regolamento.

La Corte ha affermato che tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che un vettore che abbia tempestivamente informato della cancellazione di un volo l’agente di viaggio, tramite il quale il contratto di trasporto con il passeggero interessato è stato stipulato, è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria a detto passeggero nel caso in cui quest’ultimo non sia stato a sua volta informato, da parte dell’agenzia, almeno due settimane prima della data prevista per la partenza del volo in questione.