Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

10/05/2017 - Assoggettamento di un funzionario della Commissione europea in pensione a contributi e prelievi sociali in ragione di redditi fondiari percepiti in uno Stato membro: la Corte dichiara la normativa francese incompatibile con il protocollo n. 7 e lo Statuto dei funzionari

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con sentenza del 10 maggio 2017 in causa C-690/15, Wenceslas de Lobkowicz c. Ministère des Finances et des Comptes public, la Corte di giustizia si è pronunciata su una questione proposta dalla Cour administrative d’appel di Douai (Francia) nell’ambito di una controversia tra un funzionario della Commissione europea in pensione e il Ministero delle Finanze e dei Conti pubblici francese. Il giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte se il diritto dell’Unione osti ad una normativa nazionale che prevede che i redditi fondiari percepiti in uno Stato membro da un funzionario dell’Unione siano assoggettati a contributi e prelievi sociali destinati al finanziamento del regime previdenziale di detto Stato.

Nella sua sentenza la Corte ha ricordato che i funzionari dell’Unione sono soggetti al regime previdenziale comune alle istituzioni dell’Unione e che, conformemente all’art. 14 del Protocollo n.7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, tale regime è previsto nello Statuto dei funzionari. Essa ne ha perciò dedotto che solo l’Unione è competente a stabilire le norme applicabili ai suoi funzionari per quanto concerne i loro obblighi in materia previdenziale. Una normativa nazionale, come quella francese, viola pertanto la competenza esclusiva conferita all’Unione tanto dall’art. 14 del Protocollo n. 7 quanto dallo Statuto. Inoltre, una siffatta normativa rischierebbe di perturbare la parità di trattamento tra i funzionari, dato che essi sarebbero soggetti a diversi regimi previdenziali nazionali.