argomento: Giurisprudenza - Internazionale
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Con sentenza del 21 luglio 2015 nel caso Schipani e a. c. Italia, la Corte di Strasburgo si è pronunciata, in conformità alla propria giurisprudenza nei casi Vergauwen e a. c. Belgio(4832/04, 10 aprile 2012) e Dhahbi c. Italia (17120/09, 8 aprile 2014), nel senso della violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione da parte dello Stato italiano, per non avere la Corte di cassazione effettuato il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia del Lussemburgo, rinvio richiestole dalla parte ricorrente.
Secondo la Corte EDU, la Corte di cassazione ha l’obbligo, in quanto giudice contro le cui decisioni non è ammesso ricorso, di motivare il diniego di sollevare la questione pregiudiziale alla luce delle eccezioni previste dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.