argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 3 febbraio 2017, resa nel caso Bürgerausschuss für die Bürgerinitiativ Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe c. Commissione (causa T‑646/13), il Tribunale ha accolto il ricorso promosso da un comitato di cittadini avverso la decisione della Commissione (C(2013) 5969 finale della Commissione, del 13 settembre 2013), con la quale essa aveva rifiutato la registrazione di una proposta di “iniziativa dei cittadini europei” (ICE) (avanzata da tale comitato sulla scorta del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, e mirante alla salvaguardia delle minoranze culturali e linguistiche in Europa), in base al rilievo che essa non rientrava manifestamente tra le attribuzioni che consentono alla Commissione di presentare una proposta di adozione di un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei Trattati, pur ammettendo che talune richieste contenute nella suddetta proposta avrebbero potuto, se considerate singolarmente, ricadere nel quadro delle proprie attribuzioni legislative.
In detta sentenza, nell’accogliere il riscorso in questione, il Tribunale ha annullato, per difetto di motivazione, la citata decisione di rifiuto adottata dalla Commissione. Infatti, secondo il Tribunale, la Commissione avrebbe dovuto indicare le misure della proposta che esulavano dalle proprie competenze e i motivi a sostegno di tale conclusione. Pertanto, il comitato dei cittadini non è stato in grado di individuare le proposte da esso formulate che, ad avviso della Commissione, eccedevano l’ambito delle sue attribuzioni, né di conoscere i motivi di tale valutazione. Al comitato dei cittadini è stato dunque impedito di contestare la fondatezza della valutazione, così come al Tribunale viene impedito di esercitare il controllo sulla legittimità della valutazione della Commissione. La mancanza di una motivazione completa, inoltre, compromette seriamente l’eventuale presentazione di una nuova proposta che tenga conto delle obiezioni della Commissione sull’ammissibilità di talune proposte. La carente motivazione è anche di ostacolo alla realizzazione dell’obiettivo dell’iniziativa dei cittadini di incoraggiare la partecipazione dei cittadini europei alla vita democratica e di rendere l’Unione più accessibile.
Merita di essere segnalato, infine, che il Tribunale (il quale si era finora pronunciato per il rigetto di ricorsi avverso il rifiuto di registrazioni di ICE: v. in questo sito), ha peraltro lasciato aperta la questione se una proposta d’iniziativa dei cittadini europei non possa essere registrata nel caso in cui solo una parte delle misure proposte esuli dalle attribuzioni della Commissione, che può proporre l’adozione di un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei Trattati.