argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Pronunciandosi a seguito di un rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Campobasso nell’ambito di un procedimento penale, pendente dinanzi a tale giudice, a carico di soggetti accusati di avere favorito l’ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini rumeni al tempo in cui la Romania non era ancora entrata a far parte dell’Unione (ossia, prima del gennaio 2007), con una sentenza del 6 ottobre 2016, resa nel caso Paoletti e a. (causa C‑218/15), la Corte di giustizia ha stabilito che l’art. 6 TUE e l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che l’adesione di uno Stato all’Unione non osta a che un altro Stato membro possa infliggere una sanzione penale a coloro che, prima di tale adesione, abbiano commesso il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cittadini del primo Stato.
In particolare, la Corte ha osservato anzitutto che il principio di retroattività della legge penale più favorevole non può essere invocato nel caso di specie. Esso, infatti, implica logicamente una successione di leggi nel tempo e si fonda sul presupposto di un mutamento della qualificazione penale di un fatto (o della pena da applicare a un reato), mentre il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (previsto e punito dal Testo Unico sull’immigrazione, di cui al d.lgs. 286/1998) non ha subìto alcuna modifica dopo la commissione dei delitti contestati agli imputati.
La Corte ha poi constatato che l’acquisizione dello status di cittadino dell’Unione da parte dei cittadini rumeni costituisce una circostanza di fatto che non incide sugli elementi costitutivi del reato in questione. Inoltre, sempre secondo la Corte, tale reato si configura come “istantaneo” in quanto, avendo riguardo all’elemento materiale dello stesso, il “favoreggiamento dell’ingresso (illegale)” si realizza quando il cittadino di un paese terzo attraversa la frontiera esterna dell’Unione, mentre il “favoreggiamento del soggiorno (illegale)” si ha quando a tale soggetto vengono consegnati i documenti, ottenuti fraudolentemente, che gli consentono di simulare la sussistenza del diritto a beneficiare dei vantaggi connessi alla cittadinanza dell’Unione o allo status di lavoratore straniero in situazione regolare. Pertanto, un’infrazione come quella contestata agli imputati nel procedimento principale si è integralmente e definitivamente realizzata prima dell’adesione della Romania all’Unione. Ne consegue che, nel caso di specie, la suddetta infrazione non costituisce una situazione sorta prima dell’adesione della Romania all’Unione che non abbia prodotto tutti i suoi effetti prima della stessa adesione.