argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
Articoli Correlati: diritto di autore - rivendere un software
Nel rispondere a dei quesiti concernenti l’interpretazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009), con una sentenza del 12 ottobre 2016, resa nel caso Ranks e Vasiļevičs (causa C‑166/15), la Corte di giustizia ha dichiarato, in sostanza, che, sebbene l’acquirente iniziale della copia di un programma per elaboratore (un “software”) accompagnata da una licenza d’uso illimitata abbia il diritto di vendere d’occasione tale copia nonché la sua licenza ad un altro soggetto, egli non può, per contro, allorché il supporto fisico originale della copia che gli è stata inizialmente consegnata è deteriorato, distrutto o smarrito, fornire a tale soggetto la sua copia di riserva senza l’autorizzazione del titolare del diritto.
In particolare, la Corte harilevato che, in base alla regola – posta dalla suddetta direttiva – c.d. “dell’esaurimento del diritto di distribuzione” (secondo la quale, la prima vendita di una copia di un programma per computer nell’Unione da parte del titolare del diritto sullo stesso, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di tale copia), il titolare del diritto d’autore su un software (nella fattispecie, Microsoft) che ha venduto, all’interno dell’Unione, la copia di tale software su un supporto fisico (come un CD-ROM o un DVD-ROM) con licenza d’uso illimitata non può più opporsi alle vendite successive della stessa copia da parte dell’acquirente iniziale o di ulteriori acquirenti, malgrado l’esistenza di disposizioni contrattuali che vietano ogni successiva cessione. Ciò, tuttavia, non vale per una “copia di riserva” di un simile software (ossia, una copia registrata dallo stesso acquirente del software su di un supporto non originale). La Corte afferma, infatti, che, sulla base della direttiva in questione, la realizzazione della copia di riserva è subordinata a due condizioni, ossia: quella di essere realizzata da una persona avente il diritto di usare il software;e quella di essere finalizzata all’uso del medesimo software. Secondo la Corte, la regola (sopra ricordata) dell’esaurimento del diritto di distribuzione deve essere oggetto d’interpretazione restrittiva. Ne consegue che la copia di riserva del software può essere effettuata solo per rispondere ai bisogni di utilizzo di tale programma da parte dell’avente diritto, sicché costui non può effettuare tale copia ai fini della vendita d’occasione del software a terzi, ancorché il supporto fisico originale del programma sia stato danneggiato, distrutto o smarrito.