argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 21 dicembre 2016 la Corte di giustizia ha annullato due sentenze del Tribunale del 2015 (Aer Lingus Ltd/Commissione, T-473/12, e Ryanair Ltd/Commissione, T-500/12), che, a loro volta, avevano parzialmente annullato una decisione della Commissione del luglio 2012 che, nel dichiarare aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno l’applicazione da parte dell’Irlanda alle compagnie aeree di una «tassa sul trasporto aereo» sui voli in partenza dai suoi aeroporti entro un raggio di 300 km di 2 € per passeggero, contro i 10 € previsi per tutti gli altri voli, aveva fissato l’importo dell’aiuto da recuperare presso taluni beneficiari, tra cui la Aer Lingus e la Ryanair, nella differenza tra il tasso ridotto e il tasso normale, vale a dire in 8 € per ogni passeggero di un volo beneficiante del tasso ridotto.
La Corte ha infatti ritenuto che il recupero dell’aiuto implica la restituzione del vantaggio che le compagnie aeree hanno potuto trarre dall’applicazione del tasso ridotto e non la restituzione del profitto economico che tali società hanno eventualmente potuto realizzare mediante lo sfruttamento di tale vantaggio. Infatti, il vantaggio censurato non consisteva nel fatto che tali compagnie aeree avessero potuto offrire prezzi maggiormente competitivi rispetto ai loro concorrenti, ma risultava semplicemente dal fatto che le società hanno dovuto versare un importo inferiore rispetto a quello che avrebbero dovuto pagare se i loro voli fossero stati assoggettati alla tassa standard. Pertanto, la restituzione di tale vantaggio richiedeva, come la Commissione ha correttamente indicato nella sua decisione, il recupero presso quelle stesse compagnie del risparmio di 8 € per ciascun passeggero imbarcato sui voli interessati da esse goduto rispetto alle compagnie che hanno invece dovuto pagare il tasso standard.