argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 14 dicembre 2016, resa nel caso Connexxion Taxi Services (causa C‑171/15), la Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (e, più specificamente, il suo art. 45, par. 2), non osta a che una normativa nazionale, come quella (olandese) di cui al procedimento principale, obblighi un’amministrazione aggiudicatrice a valutare, applicando il principio di proporzionalità, se debba essere effettivamente escluso un offerente in una gara d’appalto pubblico che ha commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale (nello specifico, delle violazioni della legge olandese sulla concorrenza).
Inoltre, secondo la Corte, le disposizioni della suddetta direttiva (in particolare, quelle dell’art. 2 e dell’allegato VII A, punto 17, della medesima), lette alla luce del principio della parità di trattamento, nonché dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretate nel senso che ostano a che un’amministrazione aggiudicatrice decida di attribuire un appalto pubblico a un offerente che ha commesso un grave errore professionale, per il fatto che l’esclusione di tale offerente dalla procedura di gara sarebbe stata contraria al principio di proporzionalità, mentre, secondo le condizioni della gara d’appalto in questione, un offerente che avesse commesso un grave errore professionale avrebbe dovuto necessariamente essere escluso, senza tener conto del carattere proporzionato o meno di tale sanzione.