argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 24 novembre 2016, resa nel caso Parris (causa C‑443/15), la Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretata nel senso che una normativa nazionale come quella (irlandese) in causa nel procedimento principale la quale, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, subordina il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione che l’unione civile tra gli stessi sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all’affiliato interessato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età, non integra né una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale né una discriminazione fondata sull’età ai sensi della suddetta direttiva.
La Corte ha precisato inoltre che, sempre sulla base della stessa direttiva, una normativa nazionale come quella in questione non è tale da istituire una discriminazione fondata su una combinazione dell’orientamento sessuale e dell’età laddove – come nel caso di specie – detta normativa non costituisca una discriminazione né in base all’orientamento sessuale né in base all’età, separatamente considerati.