Con ordinanza del 4 marzo 2016 la Corte Suprema lettone ha rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-159/16) due questioni interpretative sorte, in sede di appello contro una prima sentenza sfavorevole, nel quadro del contenzioso avviato dall’Aeroporto internazionale di Riga contro una decisione del 2012 con cui il Consiglio della concorrenza della Lettonia ha affermato che l’Aeroporto, applicando, per i c.d. servizi di piazzale, diritti aeroportuali più favorevoli a Ryanair, a danno di altri vettori, avrebbe violato l’art. 102 TFUE, che vieta l’abuso da parte di un’impresa di una posizione dominante.
Le questioni pregiudiziali di cui sopra vertono sostanzialmente sul rapporto tra questo articolo e l’art. 107, par. 1, TFUE (relativo agli aiuti di Stato), e in particolare sul dubbio se i due articoli “debbano essere interpretati nel senso che uno stesso e unico comportamento di un’impresa statale può essere analizzato al contempo sotto il profilo dell’esistenza di un aiuto di Stato (come eventuale concessione di un aiuto di Stato a un cliente/partner commerciale) e sotto il profilo dello sfruttamento abusivo di una posizione dominante (discriminazione in materia di prezzi)”.
In sede di ricorso contro la decisione del Consiglio della concorrenza, infatti, l’Aeroporto di Riga aveva eccepito che la condotta contestatagli sarebbe derivata dalle pressioni dello Stato (unico azionista dell'Aeroporto) volte a far stipulare all'Aeroporto un contratto con Ryanair in base al quale tale vettore era tenuto a pagare per lo svolgimento dei predetti servizi un prezzo inferiore al loro costo, prezzo che se applicato a tutti i clienti avrebbe portato all’insolvenza dell’Aeroporto. Pertanto, secondo l’Aeroporto, la condotta in questione costituirebbe al massimo una violazione del divieto di concessione di aiuti di Stato previsto dall'art. 107 TFUE, ma non potrebbe al contempo integrare una violazione del divieto di abuso di posizione dominante.