argomento: Giurisprudenza - Italiana
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Con la sentenza n. 112 del 10 maggio 2019 la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni sottopostele dalla Corte di cassazione con l’ordinanza del 16 febbraio 2018 n. 3831 (Bolognesi) e riguardanti la compatibilità con le norme della Costituzione (articoli, 3, 24 e 42, nonché 117, primo comma, con riferimento all’art. 6 CEDU e all’art. 14 del Patto sui diritti civili e politici) e con le norme della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (articoli 17, 47 e 49 come parametri interposti in relazione agli articoli 11 e 117, primo comma, Cost.) della sanzione prevista dall’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, TUIF).
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione censurata, in quanto la sanzione ivi prevista, la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito, e non del solo profitto queste forme di confisca – combinata con le elevatissime sanzioni pecuniarie previste dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria – pur essendo di natura formalmente amministrativa ha carattere sostanzialmente punitivo e pertanto risulta in contrasto con il principio della proporzionalità della sanzione.
Le questioni decise nella sentenza erano collegate ad altre, riguardanti l’applicabilità del “diritto al silenzio” rispetto alle attività di vigilanza della CONSOB nei casi di abuso di informazioni privilegiate. Rispetto a queste ultime questioni la Consulta ha deciso di separare i giudizi, e promosso, con l’ordinanza n. 117 del 2019, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. In particolare i giudici costituzionali hanno chiesto alla Corte di Lussemburgo di chiarire se le disposizioni rilevanti della direttiva 2003/6/CE e del regolamento (UE) n. 596/2014 possano essere interpretate nel senso che consentono allo Stato membro di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la sua responsabilità per un illecito punito con sanzioni penali o con sanzioni amministrative di natura “punitiva”. Inoltre, per il caso di risposta negativa, la Corte costituzionale ha posto la questione di validità di quelle stesse disposizioni europee per contrasto con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali.
Nelle due decisioni la Corte costituzionale ha richiamato i principi espressi nelle sentenze n. 269 del 2017, n. 20 e n. 63 del 2019 allo scopo, da un lato, di dichiarare l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale prospettate con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali; dall’altro lato, di riaffermare il potere dei giudici comuni di fare applicazione in ogni momento dell’art. 267 TFUE e il loro dovere di non applicare – ricorrendone i presupposti – la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti nella Carta.