argomento: Giurisprudenza - Italiana
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Con sentenza n. 106, depositata il 24 maggio 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13, che subordina l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a cittadini di paesi extracomunitari al requisito di una regolare residenza «da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale». Secondo la Corte, infatti, tale previsione è in manifesto contrasto con le disposizioni della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003 (recepita in Italia con il d.lgs. n. 3 del 2007), la quale riconosce lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che risiedano regolarmente in uno Stato membro da almeno cinque anni (art. 4) e prevede che essi siano equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l’altro, del godimento dei servizi e prestazioni sociali (art. 11), tra i quali rientra l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, come testualmente conferma la lettera f) del suo art. 11, con il riferirsi alla «procedura per l’ottenimento di un alloggio».