Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

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La Corte di giustizia confrontata agli Stati membri opting out (di Paolo Mengozzi)


 

 

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I. Il progressivo allargamento della Comunità europea ha richiesto modulazioni particolari delle sue regole. Queste modulazioni hanno attenuato la caratteristica all’origine propria delle regole comunitarie di mirare tipicamente ad essere applicate in modo uniforme. Ciò si è reso necessario per venire incontro a particolari esigenze che nei negoziati per gli allargamenti è stato chiesto e ottenuto di vedere soddisfatte da parte di alcuni membri denominati “Statiopting-out”. Questa denominazione ha una portata puramente relativa perché attesta la non applicabilità a questi Stati di una specifica serie di norme del diritto dell’Unione usualmente identificate in protocolli ad hoc. È per questa ragione che il Regno Unito costituisce uno Stato opting-out rispetto alla Carta dei diritti fondamentali del­l’U­nione europea per effetto del Protocollo n. 30 sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla Polonia e al Regno Unito, allegato al Trattato di Lisbona. Il secondo paragrafo dell’art. 1 di tale protocollo comporta, infatti, una limitazione specifica dei diritti che per quanto riguarda il Regno Unito possono essere dedotti dal titolo IV della Carta dedicato ai diritti sociali: quella disposizione del protocollo stabilisce che questi diritti non siano azionabili davanti ad un organo giurisdizionale salvo nella misura in cui quel Paese li abbia previsti nel proprio diritto interno. Per quanto riguarda la Polonia, invece, un autore rileva che vi sia una chiara opinione maggioritaria secondo cui il fatto che quel Paese sia parte allo stesso Protocollo n. 30 non l’avrebbe reso opting-out. Ciò a causa della Dichiarazione n. 62, anch’essa annessa al Trattato di Lisbona: una dichiarazione, questa, con cui la Polonia ha affermato che “tenuto conto della tradizione di movimento sociale di “Solidarność” e del suo importante contributo alla lotta per i diritti sociali e del lavoro, [essa] rispetta pienamente i diritti sociali e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione europea e, in particolare, quelli ribaditi nel titolo IV della Carta dei diritti fondamentali” [1]. Anche se questa dichiarazione, come osserva quell’autore, determina uno “stato di confusione”, l’opi­nione secondo cui la Polonia non è opting-out non è condivisibile, innanzitutto, perché una dichiarazione di uno Stato membro costituisce un atto unilaterale che, pur se manifesta una limitata propensione di tale Stato ad avvalersi degli effetti giuridici del protocollo in cui è contenuta, non incide sui suoi effetti giuridici; e, poi, poiché il Protocollo n. 30 ha per tutti gli Stati lo stesso rilievo dei trattati istitutivi. Costituisce riprova della sua non condivisibilità, innanzitutto, il fatto [continua..]

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