Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

26/03/2019 - Secondo la Corte di giustizia nelle procedure di selezione del personale delle istituzioni dell’Unione, qualsiasi disparità di trattamento fondata sulla lingua non è, in linea di principio, ammessa

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con due sentenze del 26 marzo 2019 nelle cause C-377/16 (Spagna c. Parlamento) e C-621/16 P (Commissione c. Italia), la Corte di giustizia ha ricordato che lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea vieta qualsiasi discriminazione, comprese quelle fondate sulla lingua, fermo restando che delle differenze di trattamento fondate sulla lingua possono essere autorizzate qualora siano giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale, come l’interesse del servizio, o persino le reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare. A questo proposito, la Corte ha sottolineato che, in una procedura di selezione per l’assunzione di funzionari, le istituzioni dispongono di un ampio margine di discrezionalità per valutare le qualifiche e i meriti dei candidati da prendere in considerazione. Tuttavia, esse sono tenute non soltanto ad assicurare che qualsiasi disparità di trattamento fondata sulla lingua sia idonea a rispondere all’interesse del servizio e proporzionata rispetto a quest’ultimo, ma anche a motivare tale disparità sulla scorta di criteri chiari, oggettivi e prevedibili che permettano ai candidati di comprenderne le ragioni e ai giudici dell’Unione di verificarne la legittimità.