Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

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La cosa giudicata nazionale e il principio dell'interpretazione conforme (di Pieralberto MengozziDocente a contratto di Diritto dell’Unione europea,Università di Bologna)


L’articolo analizza l’applicazione del principio d’interpretazione conforme al diritto dell’Unione attraverso cui la Corte di giustizia, nel caso Kausner Holz, ha oscurato l’usuale operatività dei principi di effettività e di equivalenza come limiti alla cosa giudicata nazionale. L’autore a) evidenzia che una tale posizione della Corte poteva essere già colta nelle pronunce Lucchini e Fallimento Olimpiclub, b) sottolinea che la Corte utilizza il principio di interpretazione del diritto nazionale in conformità con il diritto dell’Unione allo scopo di realizzare un dialogo costruttivo con i giudici nazionali e c) concorda con la dottrina secondo cui questi giudici dovrebbero dare una priorità tecnica all’applicazione al diritto nazionale del principio d’interpretazione conforme al diritto dell’Unione rispetto alla disapplicazione di disposizioni nazionali che appaiono con esso incompatibili.

The National res judicata and the Principle of Interpretation in Conformity with EU Law

The essay analyses the application of the principle of interpretation in conformity with EU law by which the Court of Justice, in Klausner Holz, has blurred the usual operating of the principles of effectiveness and of equivalence as limits to the national res judicata. The author a) recalls that such a position of the Court could already be identified in Lucchini and Fallimento Olimpiclub, b) stresses that the Court resorts to the principle of interpretation of national law in conformity with EU law with the purpose of ensuring a smooth dialogue with national courts and c) agrees with the legal literature which maintains that national courts should give priority to the application of the principle of interpretation in conformity with EU law instead of setting aside national rules which seem to be incompatible with EU law.

However, the author disagrees with the idea according to which the Court is currently resorting to this principle in order to avoid the “brutality” or the “ traumatic effects” provoked by declaring national rules incompatible with EU law. The author believes that, in Klausner Holz, the Court of Justice resorted to the principle of interpretation in conformity with EU law considering that it was reinforced and enriched by the enhanced role given to national courts by the Treaty of Lisbon, by the Court’s Opinion 1/09 and 2/13 as well as by the constitutional importance granted by Opinion 2/13 to the principle of mutual trust.

SOMMARIO:

I. I principi di equivalenza e di effettività come limiti all’operare del principio di rispetto della cosa giudicata nazionale. - II. L’atteggiamento più sfumato assunto dalla Corte dando priorità all’applicazione del principio di interpretazione conforme sin dalle sentenze Lucchini e Fallimento Olimpiclub. - III. (Segue): la ripresa del metodo utilizzato in tali due casi nella sentenza Klausner Holz. - IV. Il variegato intendimento dottrinale dato a tale priorità in tali tre casi. - V. (Segue): il Trattato di Lisbona, le Opinioni 1/09 e 2/13 e la preferibilità di una spiegazione della sentenza Klausner Holz come improntata ad un principio rinforzato di interpretazione conforme. - NOTE


I. I principi di equivalenza e di effettività come limiti all’operare del principio di rispetto della cosa giudicata nazionale.

La Corte di giustizia ha a più riprese affermato che il principio del rispetto dell’autorità della cosa giudicata riveste importanza sia nell’ordi­na­mento giuridico comunitario sia negli ordinamenti degli Stati membri pervenendo, in sostanza, a sancire un principio comunitario di rispetto della cosa giudicata nazionale. Ha però accompagnato questa sua posizione con il rilievo che le modalità di attuazione di tale principio non devono essere meno fa­vorevoli di quelle che riguardano situazioni di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). La Corte ha stabilito l’operare di questi due ultimi principi come limiti al primo in modo casuistico, cioè prestando riguardo alle circostanze di ciascun caso concreto. Lo si coglie concretamente confrontando la sentenza resa nel caso Finanmadrid EFC SA [1] con quella resa nel caso Asturcom [2]. Nel caso Finanmadrid si trattava di stabilire i poteri di un giudice nel­l’e­secuzione di un decreto ingiuntivo relativo a una mancanza di pagamenti di ratei mensili di un prestito da parte di un consumatore. La procedura di ingiunzione si era svolta davanti al “secretario judicial” di un Tribunale di ultimo grado, il quale, secondo una legge del 15 maggio 2013, aveva ingiunto al consumatore o di pagare o di formare opposizione entro un termine di 20 giorni. Trascorso inutilmente tale termine si era formata la cosa giudicata; Finanmadrid ha chiesto allora a quel Tribunale di procedere all’esecu­zione. Il Tribunale, dopo aver chiesto alle parti di formulare osservazioni sul carattere abusivo di alcune clausole del contratto e sulla compatibilità della disciplina spagnola relativa alla procedura di ingiunzione, ha fatto rinvio alla Corte di giustizia facendo presente che a) il diritto processuale spagnolo prevede l’intervento del giudice nella procedura in questione solo se il “secretario judicial” lo informa che l’am­montare reclamato è inesatto o se il debitore ha fatto opposizione e b) dal momento in cui sul decreto ingiuntivo del “secretario judicial” si è formata la cosa giudicata esso non può esaminare [continua ..]


II. L’atteggiamento più sfumato assunto dalla Corte dando priorità all’applicazione del principio di interpretazione conforme sin dalle sentenze Lucchini e Fallimento Olimpiclub.

La Corte ha assunto un atteggiamento più sfumato rispetto a quello che caratterizza le sentenze Finanmadrid e Asturcom sin dai casi, riguardanti l’art. 2909 cod. civ. italiano, Lucchini [11] e Fallimento Olimpiclub [12] in cui non risultava di immediata evidenza la contrarietà al principio di effettività o a quello di equivalenza dell’applicazione di regole procedurali nazionali invocate. Nel caso Lucchini [13], per risolvere il problema della possibilità di superare il passaggio in giudicato di una pronuncia nazionale che abbia applicato il diritto comunitario ritenendo erroneamente valido un aiuto di Stato, la Corte aveva applicato il principio di interpretazione conforme: aveva affermato che i giudici nazionali devono interpretare le disposizioni del diritto nazionale quanto più possibile in modo da consentirne un’applicazione che contribuisca all’attuazione del diritto comunitario [14]. Sulla base di tale criterio essa aveva indicato al giudice del rinvio di tenere presente che un’inter­pre­tazione di una disposizione italiana – l’art. 2909 cod. civ. – avrebbe impedito, nel caso di specie, l’applicazione del diritto comunitario in quanto avrebbe reso impossibile il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione del diritto comunitario [15]. Il caso Fallimento Olimpiclub [16], al pari del caso Lucchini, concerneva l’applicazione dell’art. 2909 cod. civ. italiano. Il giudice del rinvio, autore della richiesta di pronuncia pregiudiziale che ha portato a quella sentenza, si trovava in presenza di una questione di legittimità comunitaria di un comportamento di un soggetto in materia di IVA in costanza di una sentenza passata in giudicato a proposito di un comportamento dello stesso tipo da parte dello stesso soggetto e riguardante la stessa materia, posto in essere in anni fiscali precedenti. Egli aveva domandato alla Corte se il principio comunitario di rispetto della cosa giudicata nazionale gli permettesse di tener conto di una reiterata giurisprudenza italiana secondo cui la cosa giudicata formatasi tra determinati soggetti su una puntuale questione si doveva intendere estesa nella direzione di coprire identiche questioni insorte tra quegli stessi soggetti negli anni successivi. Pure in questo caso la Corte di giustizia ha interpretato [continua ..]


III. (Segue): la ripresa del metodo utilizzato in tali due casi nella sentenza Klausner Holz.

(Segue). La Corte ha ripreso il metodo utilizzato nelle pronunce Lucchini e Fallimento Olimpiclub con la sentenza resa nel caso Klausner Holz [17]. Questa sentenza ha riguardato l’applicazione di una disposizione del codice di procedura tedesco – l’art. 322, par. 1 – sostanzialmente corrispondente all’art. 2909 cod. civ. italiano a un contratto di vendita e a un contratto quadro di vendita di legname da parte del Land del Nordreno-Westafalia alla società Klausner Holz. Tali contratti impegnavano il Land a vendere a quella società quantitativi fissi di legname, dal 2007 al 2014, a prezzi stabiliti. Una sentenza del Tribunale regionale superiore di Hamm, divenuta definitiva, che confermava una sentenza dichiarativa del Tribunale regionale di Münster, aveva dichiarato quei contratti validi senza che nella causa che aveva condotto a quella sentenza fosse stata minimamente sollevata la questione di un possibile loro contrasto con il diritto dell’Unione. Successivamente, a partire dal 2009, alzatisi nel mercato i prezzi del legname e avendo il Land cessato di effettuare le forniture a cui si era impegnato, la Klausner Holz ha promosso davanti al Tribunale regionale di Münster un’azione con cui ha chiesto a quel Land il risarcimento dei danni e l’esecuzione di detti contratti. Dato che, nel contempo, la Repubblica Federale tedesca aveva comunicato alla Commissione europea quegli stessi contratti sostenendo che essi concretavano un aiuto, precedentemente non notificato, incompatibile con il mercato interno, il Land, davanti a quel Tribunale, aveva eccepito che la domanda della Klausner Holz non poteva essere accolta in ragione del par. 3 dell’art. 108 TFUE, a termini del quale uno Stato membro, che abbia notificato alla Commissione un progetto diretto a istituire un aiuto, non può dargli esecuzione prima che la procedura di esame da parte di quest’ultima abbia condotto ad una decisione finale. Il Tribunale regionale di Münster ha allora avanzato alla Corte di giustizia una richiesta di pronuncia pregiudiziale indicando di avere dei dubbi sull’acco­glibilità di una tale eccezione a causa dell’art. 322, par. 1, dello ZPO (codice di procedura civile tedesco), intitolato “Autorità di cosa giudicata sostanziale”, secondo il quale «[l]e sentenze possono beneficiare dell’autorità [continua ..]


IV. Il variegato intendimento dottrinale dato a tale priorità in tali tre casi.

Colpisce il metodo seguito dalla Corte nei casi Lucchini, Olimpiclub e Klausner Holz per risolvere il problema considerato nei tre casi. Essa ha proceduto dapprima ad un’indicazione ai giudici nazionali di seguire un’in­terpretazione delle proprie norme interne in materia di estensione della cosa giudicata prestando attenzione al reale contenuto delle sentenze passate in giudicato entranti in considerazione in ciascun caso e di intendere dette norme interne alla luce del principio di interpretazione conforme al diritto comunitario; solo in secondo luogo ha corroborato la soluzione indicata ai giudici nazionali provvedendo ad inquadrare la ricostruzione da essa fatta del principio di rispetto della cosa giudicata nazionale come un principio comunitario alla luce della ripartizione dei poteri tra l’Unione europea e gli Stati membri e di altri principi comunitari di ordine processuale, quale il principio di equivalenza ed il principio di effettività, e di ordine sostanziale quali quelli relativi alla disciplina degli aiuti di Stato ed alla disciplina del­l’IVA [25]. La priorità che, come indicato dalla Corte di giustizia, in questi casi i giu­dici nazionali devono dare ad un intendimento del contenuto delle sentenze passate in giudicato e delle proprie norme interne che ne stabiliscono l’e­stensione in linea col principio dell’interpretazione conforme non deve stupire. Essa si colloca nello sviluppo del dialogo tra la Corte di giustizia ed i giudici nazionali che ha preso avvio dopo il duro scontro che li ha visti reciprocamente contrapporre in modo drastico l’autonomia dei rispettivi ordinamenti giuridici [26]. All’apertura di quel dialogo la Corte di giustizia ha dato un significativo contributo sfumando le sue precedenti pronunce con la sentenza Nold [27] con cui ha affermato che essa, garantendo la tutela dei diritti fondamentali facenti parte integrante dei principi generali del diritto, «è tenuta ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e non potrebbe […] ammettere provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle costituzioni di tali Stati» [28]. È sulla scia di quell’apertura verso gli ordinamenti degli Stati membri e alla conseguente disponibilità dei giudici nazionali ad attenuare la difesa [continua ..]


V. (Segue): il Trattato di Lisbona, le Opinioni 1/09 e 2/13 e la preferibilità di una spiegazione della sentenza Klausner Holz come improntata ad un principio rinforzato di interpretazione conforme.

(Segue). Si può ritenere che il metodo seguito dalla Corte di giustizia nella sentenza in commento non concordi con tali rilievi ma sia quello espresso nella sentenza Dominguez. La Corte, infatti, pronunciandosi nella sentenza Klausner Holz, si è espressa dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e dopo la pronuncia dei suoi pareri 1/09 [39] e 2/13 [40]. Pronunciandosi dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, essa non ha potuto non tener conto dei referendum francese e olandese e delle novità contenute, da un lato, nei nuovi artt. 4, par. 2 e 3 TUE che hanno stabilito l’obbligo dell’Unione di rispettare l’identità nazionale degli Stati membri e di cooperare con essi; e, d’altro lato, dell’art. 19, par. 1, comma 2 secondo cui «[g]li Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione». Pronunciandosi, ora, dopo l’adozione dei suoi pareri 1/09 e 2/13 la Corte non ha potuto trascurare di avere in essi affermato che gli organi giurisdizionali degli Stati membri, anche grazie al “dialogo” implicato dalle procedure pregiudiziali di cui all’art. 267 TFUE, hanno il compito di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri [41]. In particolare, nel parere 1/09 essa ha escluso la compatibilità del progetto di accordo europeo sui brevetti con le caratteristiche strutturali della Comunità, per la ragione che l’art. 14 A di quel progetto a) avrebbe attribuito alla Corte europea dei brevetti il compito di interpretare ed applicare il diritto UE e b) avrebbe avuto l’effetto di attribuirle la competenza, normalmente spettante alle corti nazionali, a conoscere controversie nel campo del brevetto UE e ad assicurare protezione giudiziale dei diritti individuali da esso discendenti. Tenendo presente quanto sopra rilevato, si nota che la Corte di giustizia, in modo del tutto innovativo [42], ha riconosciuto alle corti nazionali la caratteristica di aver ricevuto una sorta di delega di potere necessaria per la protezione dei diritti individuali atta a farle divenire degli esecutori insostituibili del diritto UE e a far loro assumere un ruolo essenziale nella struttura di tale diritto [43]. Peraltro, nel parere 2/13, essa ha [continua ..]


NOTE