Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

19/06/2019 - La direttiva dell’Unione europea sul diritto d’autore

argomento: Osservatorio

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di VITTORIA BOCCHETTI

La direttiva dell’Unione europea sul diritto d’autore

Vittoria Bocchetti

 

  1. L’avvento e la rapida diffusione di nuove tecnologie che ha caratterizzato gli ultimi decenni ha prodotto e continua a produrre i propri effetti in molti settori della vita quotidiana dei cittadini dell’Unione europea. Questo fenomeno assume particolare rilievo nei settori legati alla comunicazione e alle tecnologie digitali in genere. Per esempio, la disponibilità della rete Internet e del World Wide Web ha trasformato in maniera radicale le abitudini di vita di molte persone, spostando la fruizione della informazione dalla carta stampata e da supporti magnetici quali cd e dvd (oggetti materiali commerciabili in maniera “tradizionale”) alla rete internet (per sua natura “immateriale” e “libera”). Ascoltare musica e guardare video online, leggere quotidiani o blog di informazione e intrattenimento tramite internet sono oggi attività estremamente diffuse. Si pone dunque il problema di apprestare strumenti giuridici adeguati a protezione della posizione non solo di coloro che creano i contenuti (siano questi di informazione o di intrattenimento) ma anche di quanti investono nella loro diffusione (editori che investono nel settore della stampa, produttori cinematografici, ecc.) al fine di tutelare tutti i soggetti coinvolti e garantire la equa remunerazione del rispettivo impegno.

In proposito va anche tenuto presente che spesso, nel nuovo scenario, l’accesso ai contenuti – per intero o estratti – non avviene in maniera diretta (attraverso la consultazione, ad esempio, del sito web della testata giornalistica o dell’emittente televisiva titolare dei diritti di riproduzione), ma in maniera indiretta, per esempio attraverso i social media o analoghe piattaforme, senza che autori, interpreti, o soggetti comunque titolari dei relativi diritti abbiano ceduto questi ultimi in concessione o licenza a dette piattaforme e, dunque, senza che ne ricevano la dovuta remunerazione, pur in presenza dei ricavi registrati dalle piattaforme grazie alle inserzioni pubblicitarie.

Di fronte a questa nuova realtà, l’Unione europea ha ritenuto necessario adeguare le regole di funzionamento del mercato interno, con il duplice obiettivo, da un lato, di eliminare gli ostacoli allo scambio – effettuato perlopiù tramite la rete – dei nuovi beni e servizi e, dall’altro, di consentire ai cittadini e alle imprese europei di avvalersi al meglio degli strumenti digitali ora a loro disposizione. A tal fine, a partire dal 2015 la Commissione europea ha adottato la strategia del mercato unico digitale (c.d. Digital Single Market), nell’ambito della quale ha presentato una serie di proposte legislative che, ad oggi, in alcuni settori hanno già portato all’adozione di nuove regole comuni a tutti gli Stati membri.

E’ in tale contesto che si inquadra la riforma del diritto d’autore, uno dei cui atti principali è la direttiva n. 2019/790, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, pubblicata il 17 maggio 2019.

In tale ambito, nell’ultimo decennio l’evoluzione tecnologica è stata suscettibile di influenzare sia l’offerta che la fruizione delle opere protette dal diritto d’autore, modificando il modo in cui il materiale protetto viene creato, prodotto, distribuito e sfruttato dagli autori ed editori, nonché (come si è detto) le modalità di consumo da parte dei destinatari, tanto da determinare addirittura la nascita di nuovi modelli di business. Sicché, nel 2016 la Commissione europea ha elaborato una proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale che ha animato un forte dibattito in seno alle istituzioni europee e che di recente è stata consolidata nel testo oggetto di esame nelle pagine che seguono (v., per un commento alla proposta, G. Ghidini - F. Banterle, A critical view on the European Commission's Proposal for a Directive on copyright in the Digital Single Market, in Giurisprudenza Commerciale, 2018, p. 921 ss.). I principali obiettivi della direttiva sono i seguenti: (i) garantire l’accesso transfrontaliero ai contenuti online protetti dal diritto d’autore, (ii) ampliare le opportunità di utilizzo dei materiali protetti dal diritto d’autore nei settori dell’istruzione, della ricerca e del patrimonio culturale e (iii) migliorare il funzionamento dei servizi online di distribuzione di opere e altro materiale coperti da diritti autoriali, attraverso l’applicazione di regole uniformi nei diversi ordinamenti nazionali dell’Unione europea.

 

  1. Con l’espressione “diritto d’autore” ci si riferisce alla disciplina deputata a tutelare i frutti della attività intellettuale, attraverso il riconoscimento a ciascun soggetto che sia autore di un’opera (generalmente caratterizzata da connotazione intellettuale e portata innovativa) di una serie di diritti di carattere sia morale che patrimoniale, così che l’esercizio di tali diritti permetta a lui ed ai suoi aventi causa di remunerarsi per un periodo definito di tempo. La disciplina del diritto d’autore si caratterizza per il riconoscimento e la tutela di forme di protezione riconducibili, in estrema semplificazione, al diritto di proprietà di autori ed artisti (interpreti o esecutori) sui loro contenuti. D’altro canto, all’utilizzo delle opere dell’ingegno qui in esame sono spesso correlati anche diritti di diversa natura, come il diritto alla libertà di informazione e di espressione, che a quello fanno da contraltare, legittimando talune eccezioni e/o limitazioni allo sfruttamento dei diritti di proprietà riconosciuti ai titolari del diritto d’autore.

Va tenuta presente, inoltre, tra i parametri in gioco, la crescita continua ed esponenziale della quantità di materiale coinvolto (opere oggetto del diritto d’autore) dovuta proprio allo sviluppo della tecnologia che ha reso semplici le operazioni di creazione e pubblicazione e, in particolare, alla disponibilità di internet come strumento di distribuzione di informazioni e contenuti di ogni tipo. Di tutte tali circostanze ha dovuto e deve tenere conto l’ordinamento dell’Unione, che a più riprese è intervenuto con specifici atti legislativi in questo ambito.

La materia è attualmente regolata, quale strumento principale, dalla direttiva n. 2001/29/CE. La disciplina attualmente in vigore, dunque, risale a quasi venti anni fa, quando non erano presenti i social media, la digitalizzazione non aveva fatto ingresso in attività quali le visite museali o l’istruzione scolastica, e non era possibile scegliere personalmente i contenuti video di cui fruire attraverso il c.d. “video on demand”. Nel contesto attuale, se gli obiettivi e i principi del quadro normativo vigente rimangono comunque validi, tuttavia alcune specificità dell’ambiente digitale – e segnatamente il crescente utilizzo transfrontaliero delle opere autoriali – sono tali da richiedere un adeguamento della disciplina europea che consenta di far fronte alle nuove realtà in maniera armonizzata, cioè uniforme in tutti gli ordinamenti nazionali.

La necessità di disporre di regole comuni in tutti gli Stati membri è, si può dire, connaturata alle nuove forme di distribuzione online di contenuti protetti dal diritto d’autore. Tale distribuzione è, infatti, in gran parte transfrontaliera. È evidente, dunque, la necessità di assicurare che gli autori e gli artisti possano fruire dei medesimi strumenti di protezione dei propri diritti indipendentemente dal luogo (fisico o virtuale) di volta in volta interessato, e che tali strumenti siano improntati a criteri di equità e di trasparenza.

 

  1. Le disposizioni che prevedono misure idonee ad adeguare all’ambiente digitale e al contesto transfrontaliero le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore rivestono un ruolo di primo piano nella proposta di riforma. In tale ambito, la Commissione ha identificato tre settori di intervento, rispettivamente corrispondenti all’utilizzo transfrontaliero di contenuti digitali nel settore dell’istruzione, in quello della estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica ed in quello della conservazione del patrimonio culturale. Per tali settori la direttiva 2019/790 offre regole specifiche che si collocano in una posizione di giusto equilibrio tra la tutela dei titolari del diritto d’autore e gli interessi degli utenti, nel perseguimento di obiettivi di politica pubblica in materia di ricerca o di istruzione e di diffusione delle culture europee. Il concreto riconoscimento di un più ampio diritto di accesso ed utilizzo di contenuti protetti dal diritto d’autore nell’interesse dei consumatori avviene attraverso la legittimazione, anche oltre frontiera, di attività che costituiscono eccezioni e limitazioni ai diritti d’autore.

Nei settori menzionati, ed in presenza di determinate condizioni – che in parte potranno essere ulteriormente dettagliate dalle specifiche regole nazionali di trasposizione della disciplina europea – la direttiva prevede, con specifici articoli, le menzionate eccezioni obbligatorie e/o limitazioni, segnatamente allo scopo di consentire a ricercatori e istituti di ricerca scientifica di utilizzare strumenti di ricerca innovativi basati sull’estrazione di testo e di dati (c.d. text and data mining) (art. 3), allo scopo di permettere a docenti e studenti di sfruttare al meglio le tecnologie digitali a tutti i livelli di istruzione con esclusiva finalità illustrativa ad uso didattico (art. 5) e, infine, allo scopo di consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale (in particolare, biblioteche accessibili al pubblico o musei, archivi o istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro) di garantire la salvaguardia di tale patrimonio attraverso la realizzazione di copie di opere e altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, nella misura necessaria alla conservazione (art. 6). Considerato il loro peculiare valore in termini di istruzione e cultura, queste disposizioni meritano un’analisi più dettagliata.

Quanto all’estrazione di testo e di dati, si tratta dell’analisi automatizzata delle informazioni in formato digitale (ad esempio testi, suoni, immagini o filmati), possibile grazie alle nuove tecnologie, che consente ai ricercatori di elaborare un gran numero di informazioni ai fini dell’acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze, con possibili benefici per la promozione dell’innovazione. Allo stato, l’attività di estrazione di testo e dati da un determinato contenuto rischia, talvolta, di avere ad oggetto atti protetti dal diritto d’autore, specialmente nel caso della analisi di opere letterarie o altro materiale artistico e/o nel caso di estrazione di contenuti da una banca dati. È per tale ragione che la direttiva intende garantire agli organismi di ricerca (quali ad esempio università o istituti di ricerca scientifica), attraverso l’eccezione in esame, uno strumento di “autorizzazione automatica” all’estrazione di testo e di dati tutelati dal diritto d’autore, senza che sia necessario richiederne alcuna autorizzazione ad hoc per il diritto di riproduzione o l’estrazione da una banca dati.

Per quanto riguarda l’utilizzo digitale di opere e altro materiale con esclusiva finalità illustrativa ad uso didattico, la norma (art. 5) intende riconoscere agli istituti di istruzione la possibilità di utilizzare attraverso strumenti e risorse digitali il materiale – coperto dal diritto d’autore – utile per le attività didattiche che si avvalgono di tecnologia digitale, anche online e/o transfrontaliere, senza la necessità di ricorrere a preventive autorizzazioni o specifiche licenze dei titolari dei diritti d’autore.

Quanto, infine, alla conservazione del patrimonio culturale (art. 6), l’eccezione prevista dalla direttiva riguarda la possibilità per gli istituti di tutela del patrimonio culturale di riprodurre attraverso copie qualunque opera o altro materiale presente in maniera permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, purché a fini meramente conservativi, ad esempio laddove i supporti originali siano degradati o soggetti ad obsolescenza in ragione della tecnologia utilizzata. L’eccezione, anche in questo caso, consente che gli istituti di conservazione del patrimonio culturale non siano di volta in volta tenuti a richiedere consensi o licenze ai titolari dei diritti per poter provvedere alla riproduzione conservativa delle opere (cosa che peraltro potrebbe talora risultare difficilissima, ad esempio nel caso di opere fuori commercio). In tal modo, si rimuove ogni ostacolo a che gli enti preposti possano ottemperare al proprio compito di tutela, utilizzando gli strumenti tecnologici più moderni e adeguati. Come si è detto, la direttiva mira a rendere facilmente accessibili, su tutto il territorio dell’Unione, tutte le tipologie di opere, incluse quelle che sono parte del patrimonio culturale degli Stati membri. Tale obiettivo è raggiunto attraverso la previsione di strumenti che facilitano la negoziazione, per i loro titolari, dei diritti oggetto di tutela autoriale, per i quali la procedura di concessione delle licenze e di acquisizione dei diritti attualmente risulta spesso complessa, soprattutto quando riguarda fruizioni transfrontaliere. Nel settore audiovisivo, ad esempio, attualmente in grande fermento, si prevede che questi strumenti consentano una maggiore e più semplice divulgazione di contenuti, a vantaggio dei consumatori.

Gli Stati membri dovranno quindi istituire meccanismi giuridici deputati a facilitare sia la negoziazione degli accordi di licenza per opere e altro materiale fuori commercio (art. 8) – ivi compreso uno specifico meccanismo per le negoziazioni relative allo sfruttamento online delle opere audiovisive (art. 13) –, sia il riconoscimento dell’effetto transfrontaliero di tali accordi (art. 9), sulla base di un dialogo tra i portatori di interessi coinvolti (art. 11).

Quale contraltare al facile accesso per i consumatori, la distribuzione via internet comporta una serie di difficoltà per i titolari dei diritti d’autore in genere, in relazione alla possibilità di ottenere la giusta remunerazione per la diffusione delle loro opere. Secondo le previsioni della direttiva, non solo va loro garantita una quota equa del valore generato dall’utilizzo delle loro opere e di altro materiale, ma va altresì garantita, a loro tutela, la trasparenza sui proventi derivanti dall’utilizzo online delle opere stesse (art. 19). Ciò sia in relazione ai futuri contratti, sia per quelli già in essere, per questi ultimi in virtù di un meccanismo di adeguamento contrattuale (art. 20). Quanto all’applicazione delle norme da ultimo richiamate, è infine prevista per gli Stati membri la necessità di dotarsi di un meccanismo di risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in relazione al rispetto delle previsioni sugli obblighi di trasparenza (art. 21).

 

  1. Nel quadro degli obiettivi e delle relative regole sin qui enunciati si inseriscono due ulteriori disposizioni della proposta che rivestono particolare interesse, in quanto suscettibili di incidere concretamente su alcuni dei principi cardine del diritto d’autore nonché di determinare una serie di difficoltà nella verifica del rispetto della normativa in occasione dell’utilizzo dei contenuti online.

In primo luogo, le nuove regole prevedono l’adozione di misure che garantiscano un’equa remunerazione non solo per i tradizionali titolari di diritti (autori e interpreti), ma anche per altri soggetti (quali gli editori dei giornali online) cui tali diritti siano stati trasferiti o concessi in licenza dall’autore (artt. 15 e 16).

In effetti, la direttiva intende riconoscere agli editori di giornali (da intendersi come periodici in generale) un’eccezione alle ordinarie regole sul diritto d’autore, per cui i diritti di sfruttamento sulle opere (e, segnatamente, il diritto di riproduzione e quello di comunicazione al pubblico, disciplinati rispettivamente all’art. 2 e all’art. 3, par. 2, della direttiva 2001/29/CE) vengono estesi (dai titolari tradizionali) agli editori, per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni, riviste, periodici di interesse generale o specifico, siti web di informazione (art. 15 e cons. 56). Inoltre, si prevede un’equa ripartizione del valore generato dalle pubblicazioni online per gli editori di giornali, cui sarebbe consentito, qualora fossero loro trasferiti o concessi in licenza diritti da un dato autore, di chiedere una quota del compenso previsto per gli utilizzi attraverso la concessione di licenze online per le pubblicazioni (art. 16).

La ratio di questa norma è da ricercarsi nel fatto che, a differenza di quanto avviene per la stampa tradizionale, l’utilizzo del digitale rende molto difficile per gli editori recuperare gli investimenti effettuati nell’acquisto dei diritti d’autore dai titolari originali attraverso la concessione di licenze per l’utilizzo delle loro pubblicazioni in internet. La concreta applicazione di questa norma dovrebbe avvenire attraverso la istituzione di quella che è stata definita una “link tax”. Si tratterebbe di un importo che motori di ricerca, piattaforme online, applicazioni di aggregazione di notizie (quali ad esempio Google News o Twitter) devono pagare alle testate giornalistiche per i contenuti informativi riprodotti sul sito. Sebbene, dal momento in cui è apparso nella proposta della Commissione, questo istituto sia stato identificato quale link tax, il testo della direttiva ha espressamente escluso che la disposizione possa applicarsi non solo alle singole parole o agli estratti molto brevi di pubblicazioni giornalistiche, ma anche ai collegamenti ipertestuali, cioè i cosiddetti “link”, attraverso i quali è possibile giungere alla testata su cui gli articoli sono apparsi originariamente. Nel rispetto di tali parametri, però, la “tassa” sembrerebbe poter continuare ad applicarsi non solo ad interi articoli, ma anche a parti di questi.

In ogni caso, l’espressione link tax non appare pertinente anche per un altro ordine di motivi. È chiaro che la normativa è volta ad evitare che siti web e piattaforme possano avvalersi di articoli e prodotti giornalistici audiovisivi senza pagare alcunché ad autori ed editori. D’altro canto non è possibile prevedere, sulla base del solo testo della direttiva, quali saranno effettivamente le conseguenze previste in caso di violazione di questa norma. La questione è complessa, anche perché, come è noto, questo tipo di regole comporta non pochi problemi applicativi. Infatti, sebbene al riguardo si parli generalmente di link tax, questo contributo sembrerebbe piuttosto legato a un nuovo diritto connesso (al diritto d’autore) o “ancillary copyright”, dunque di natura privatistica e non pubblicistica (v., per un’analisi del tema da questa prospettiva, G. Campus - A. Vinazzani, Linking e diritto d’autore: la Corte nel caso GS Media ribalta le Conclusioni dell’Avvocato Generale e valorizza i criteri soggettivi per interpretare la nozione di comunicazione al pubblico, in Law and Media Working Paper Series, no. 12/2016; v. anche F. Banterle, Linking a contenuti protetti da diritto d'autore nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Atto terzo. GS Media, in Rivista di Diritto Industriale, 2017, p. 469 ss.). In assenza del pagamento dell’importo pattuito da parte della piattaforma ai titolari del diritto (autori e/o editore), la pubblicazione sulla piattaforma stessa avviene comunque in violazione del diritto d’autore e di conseguenza, auspicabilmente, se ne potrà richiedere l’eliminazione attraverso un’azione inibitoria.

Va evidenziato, peraltro, che una previsione normativa di questo genere è stata già adottata in Germania e Spagna. All’esito della mancata disponibilità da parte di alcune piattaforme a fissare l’importo da corrispondere e versarlo agli aventi diritto, diversi aggregatori (come ad esempio Google News) hanno interrotto il loro servizio in questi Stati. Il risultato, dunque, non è stato di certo positivo, avendo di fatto inciso negativamente sul pluralismo dell’informazione (v., sul caso spagnolo, V. Franceschelli, Le rassegne stampa, i giornali e il diritto ad essere informati: il diritto all'informazione ai tempi di internet, in Rivista di Diritto Industriale, 2018, p. 36 ss.).

Tra le disposizioni della direttiva riveste poi un ruolo peculiare quella che prevede in capo ai prestatori di servizi di condivisione online (si pensi, ad esempio, a YouTube o Facebook) l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti per la condivisione online dei contenuti (art. 17). Più in dettaglio, in via preliminare, la norma precisa che l’attività di questi operatori di concedere l’accesso a opere protette dal diritto d’autore caricate dagli utenti costituisce una comunicazione al pubblico (o un atto di messa a disposizione del pubblico), rispetto alla quale, in assenza della relativa autorizzazione, tali operatori sono responsabili per la diffusione di un’opera protetta dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, a meno che non dimostrino di aver compiuto tutti gli sforzi possibili per ottenere tale autorizzazione (art. 14, par. 4). È interessante comunque evidenziare che, su proposta del Parlamento europeo, l’originale portata della norma è stata limitata affinché l’obbligo valga soltanto per le piattaforme più grandi, cioè quelle che “hanno come scopo principale o come uno degli scopi principali quello di memorizzare e consentire agli utenti di caricare e condividere un gran numero di contenuti”, mentre sono escluse le micro e piccole imprese e le start-up (cfr. art. 17, par. 6, e cons. 62).

Da questa norma derivano però notevoli difficoltà applicative perché, sebbene sia previsto espressamente che la sua applicazione “non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza”, al fine di verificare la sussistenza dell’autorizzazione in relazione alle opere caricate dagli utenti, le piattaforme dovranno ricorrere a misure tecnologiche che costituiscono, di fatto, meccanismi di controllo generale dei contenuti che vengono caricati dagli utenti, così ingenerando tutti i rischi connessi con l’adozione di filtri e controlli a internet.

Gli strumenti utilizzabili a tale scopo, chiamati “upload filter”, sono filtri tecnici che si avvalgono di opportuni algoritmi attraverso cui le principali piattaforme dovrebbero poter verificare che per i contenuti resi disponibili dagli utenti (immagini, video, musica) siano rispettati i diritti d’autore e sia stata pagata una regolare licenza. Oltre ai possibili quesiti legati alla tutela del diritto di espressione degli utenti di queste piattaforme, all’atto pratico sono note le difficoltà di implementazione di questi meccanismi di controllo. Infatti, in primo luogo, essi dovranno agire su una mole ingente di contenuti caricati quotidianamente, il che comporterebbe praticamente un controllo generale sulla rete, prevedibilmente con costi notevoli. In secondo luogo, la difficoltà intrinseca di distinguere i contenuti illeciti da quelli che non lo sono (per bloccare automaticamente solo i contenuti illeciti sotto il profilo del diritto d’autore) rende improbabile avere un filtro validato e sicuramente efficace. Di fatto, la verifica dovrebbe avvenire tramite un confronto tra i contenuti caricati dagli utenti e quelli presenti in un archivio condiviso di file delle piattaforme. Inoltre, essa potrebbe basarsi, per ciascuna piattaforma, su algoritmi di analisi diversi da quelli in uso dalle altre piattaforme, così da ingenerare errori e differenziazioni. Al fine di definire correttamente le modalità di applicazione del precetto e di limitare i rischi qui paventati, è auspicabile possa intervenire la normativa nazionale di recepimento della direttiva fornendo utili precisazioni e definendo la portata di questa nuova regola.

Allo stato, il titolare di diritti dispone di una serie di strumenti di tutela contro le violazioni del diritto d’autore, anche in via cautelare, che resteranno presumibilmente validi e si riveleranno ancor più indispensabili in caso di inefficacia del sistema di filtro. Si tratta dell’inibitoria dei tribunali e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), attraverso la sua attività di enforcement. Al fine di rendere tali strumenti ancora più efficaci, sarebbe auspicabile facilitare il riconoscimento della eventuale portata transfrontaliera degli atti di inibitoria, affinché possano essere messi in esecuzione sull’intero territorio dell’Unione europea in tempi rapidi, così da contrastare eventuali violazioni avvenute a causa di upload oltrefrontiera.

 

  1. Le due norme da ultimo citate (artt. 15 e 17), e in misura minore l’art. 3 sul text and data mining, hanno ingenerato un forte dibattito e anche un certo dissenso in seno alle istituzioni europee, rallentando così i tempi di adozione della direttiva. Proprio per questa ragione non era del tutto scontato che la nuova direttiva europea sul diritto d’autore fosse adottata (e addirittura pubblicata) prima delle elezioni europee di maggio 2019.

In tale contesto, sebbene gli scenari di dialogo – se non addirittura di scontro – cui si è assistito nelle fasi della procedura legislativa europea possano ritenersi ormai superati, la partita non può ancora dirsi chiusa e il terreno di gioco si è spostato nelle aule della Corte di giustizia, dinnanzi alla quale – a quanto risulta dalla stampa – la Polonia avrebbe presentato un ricorso per l’annullamento della direttiva (v. causa C-401/19, Polonia c. Parlamento e Consiglio, il cui atto introduttivo risulta essere stato depositato il 24 maggio 2019), che ad avviso dello Stato che la ha impugnata rappresenterebbe “a disproportionate measure that fuels censorship and threatens freedom of expression” (questa l’espressione utilizzata dal Primo ministro polacco, a quanto si legge in un messaggio Twitter pubblicato sulla pagina della Cancelleria del Primo ministro, pubblicato il 23 maggio 2019).

Nel frattempo, però, gli Stati membri dovranno comunque cominciare a definire le regole interne per arrivare preparati alla data fissata per il recepimento per il caso in cui la Corte di giustizia dovesse rigettare il ricorso di annullamento presentato dalla Polonia.

Sicché, la concreta portata applicativa della direttiva potrà essere valutata solo a valle del recepimento delle sue regole da parte di ciascun ordinamento interno, entro il termine del 7 giugno 2021. Dall’applicazione a livello nazionale delle regole comuni qui esaminate – nei limiti degli obiettivi e dei principi previsti dall’atto europeo – potrà dunque risultare non solo qualche differenza tra i vari Stati ma anche qualche limite concreto segnatamente nell’implementazione delle norme relative all’upload filter e alla link tax. In particolare, non è chiaro se e in quale misura le esperienze della Spagna e della Germania saranno di insegnamento per gli altri Stati membri o, al contrario, si assisterà allo stesso flop. Sarà quindi interessante vedere quale sarà la strada scelta dall’ordinamento italiano per adeguarsi alle nuove regole, soprattutto sotto il profilo dell’eventuale integrazione degli aspetti della direttiva che, come sopra indicato, al momento sembrano forieri di possibili difficoltà in sede applicativa.