argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con un rinvio pregiudiziale l’Amtsgericht (tribunale circoscrizionale) di Darmstadt, Germania, ha chiesto alla Corte di giustizia se sia compatibile con il diritto dell’Unione una normativa di una federazione sportiva nazionale, in forza della quale un cittadino dell’Unione, cittadino di un altro Stato membro, che risieda da molti anni nel territorio della federazione in questione e pratichi la corsa a livello amatoriale nella categoria senior, non può partecipare ai campionati nazionali in tali discipline allo stesso titolo dei cittadini nazionali o può parteciparvi solo «come esterno» o «senza valutazione», senza aver accesso alla finale e senza poter ottenere il titolo di campione nazionale.
Con una sentenza pronunciata il 13 giugno 2019 (causa C-22/18, TopFit eV, Daniele Biffi / Deutscher Leichtathletikverband eV), la Corte ha risposto che il diritto dell’Unione, e in particolare gli articoli 18 (divieto di discriminazione in ragione della cittadinanza), 21 (libera circolazione dei cittadini dell’Unione) e 165 (tra l’altro, promozione dei profili europei dello sport) TFUE, ostano a una normativa del genere, a meno che essa sia giustificata da considerazioni oggettive e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Se, infatti, sembra legittimo riservare l’attribuzione del titolo di campione nazionale in una determinata disciplina sportiva ad un cittadino nazionale, in quanto tale elemento nazionale può essere considerato una caratteristica del titolo stesso di campione nazionale, le eventuali restrizioni derivanti dal perseguimento di detto obiettivo per i cittadini dell’Unione devono essere conformi al principio di proporzionalità.