argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In una sentenza pregiudiziale del 5 settembre 2019 (C-417/18, AW e a. c. Lietuvos valstybė), la Corte ha affermato che la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), impone agli Stati membri, a condizione che ciò sia tecnicamente fattibile, l’obbligo di provvedere affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate al numero unico di emergenza europeo 112 le informazioni relative all’ubicazione del chiamante non appena la chiamata raggiunge tale autorità, anche quando la chiamata è effettuata da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM.
In relazione poi alle conseguenze della violazione di tale obbligo nel caso specifico oggetto del procedimento a quo, la Corte ha precisato che, tra le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire la responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli individui da violazioni del diritto dell’Unione (quale quella accertata nella causa in questione) imputabili a tale Stato, figura quella relativa alla sussistenza di un nesso causale diretto tra la violazione di detto diritto e il danno subito da tali singoli individui. Tuttavia, le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni di natura interna. Di conseguenza, quando, in base al diritto interno di uno Stato membro, la sussistenza di un nesso causale indiretto fra l’illecito commesso dalle autorità nazionali e il danno subito da un singolo individuo è sufficiente per configurare la responsabilità dello Stato, anche un tale nesso causale indiretto tra una violazione del diritto dell’Unione, imputabile allo Stato membro in questione, e il danno subito da un singolo individuo dev’essere sufficiente per configurare la responsabilità di detto Stato membro per tale violazione del diritto dell’Unione