Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

10/07/2019 - I passeggeri che hanno il diritto di rivolgersi al proprio organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso dei loro biglietti aerei non hanno la possibilità di chiedere anche un rimborso al vettore aereo

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Secondo la Corte di giustizia (10 luglio 2019, C-163/18, HQ e a. c. Aegean Airlines), la semplice esistenza di un diritto al rimborso conferito dalla Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», è sufficiente per escludere la possibilità per un passeggero, il cui volo faccia parte di un viaggio «tutto compreso», di chiedere il rimborso del suo biglietto aereo, in forza del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, al vettore aereo operativo. La Corte ritiene, infatti, che anche se il legislatore dell’Unione non ha voluto escludere totalmente i passeggeri il cui volo faccia parte di un viaggio «tutto compreso» dall’ambito di applicazione del regolamento riguardante i diritti dei passeggeri aerei, tuttavia egli ha inteso mantenere nei loro confronti gli effetti del sistema ritenuto sufficientemente protettivo già precedentemente istituito dalla direttiva riguardante i viaggi «tutto compreso». Ne risulta che i diritti al rimborso del biglietto, in forza, rispettivamente, del regolamento e della direttiva non sono cumulabili. Un simile cumulo sarebbe tale da comportare una protezione eccessiva e ingiustificata del passeggero coinvolto, a svantaggio del vettore aereo operativo, in quanto quest’ultimo rischierebbe, infatti, di dover assumere in parte la responsabilità che incombe sull’organizzatore di viaggi.