Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

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La sentenza 'Taricco bis': dalla contrapposizione degli ordinamenti al bilanciamento dei princìpi attraverso il dialogo (di Eleonora Montserrat Pappalettere, Magistrato, esperto nazionale distaccato presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo.)


Nel 2015, la Corte di giustizia, con la sentenza Taricco, ha stabilito che, in base al­l’articolo 325 TFUE, i giudici nazionali devono tutelare gli interessi finanziari del­l’U­nione disapplicando i termini assoluti di prescrizione comportanti l’impunità sistemica delle gravi frodi IVA oppure un trattamento più severo dei casi di frode lesivi degli interessi finanziari dello Stato membro interessato rispetto a quelli lesivi degli interessi finanziari dell’Unione. Su domanda pregiudiziale della Corte Costituzionale italiana, la CGUE conferma la sentenza Taricco ma precisa che, là dove le norme sulla prescrizione hanno natura sostanziale (come in Italia) e non processuale, i giudici non devono disapplicarle se tale disapplicazione contrasta col principio di legalità sancito dalla Carta e dalla CEDU. Residua, tuttavia, la responsabilità del legislatore.

In 2015, the CJEU, with the Taricco ruling, established that, according to art. 325 TFEU, national courts must protect the financial interests of the EU by disapplying the overall limitation periods which may give rise to systemic impunity of serious VAT frauds, or to a more severe treatment for accused persons in cases of fraud affecting the financial interests of the Member State concerned, than in those affecting the financial interests of the European Union. On a reference for a preliminary ruling by the Italian Constitutional Court, the CJEU confirms the Taricco judgment but specifies that, where the rules on limitation periods belong to substantive criminal law (such as in Italy) and not to criminal procedure, the courts should not disapply them if this disapplication conflicts with the principle of legality enshrined in the Charter and the ECHR. However, the responsibility of the legislator persists.

KEYWORDS

Art. 325 TFEU – Taricco – Serious VAT frauds – Limitation period – Obligation to disapply – Limits – Principle of legality – Art. 49 Charter and 7 ECHR

SOMMARIO:

I. Introduzione. - II. La sentenza Taricco del 2015. - III. Le (possibili) conseguenze applicative di tale sentenza. - IV. La giurisprudenza italiana successiva e l’ordinanza di rimessione della Corte costituzionale. - V. Il dialogo tra Corti. - VI. La sentenza 'Taricco bis'. - VII. Il principio di legalità quale supremo canone interpretativo. - VIII. Le (possibili) conseguenze applicative della sentenza 'Taricco bis' – Reati commessi prima della sentenza Taricco – Irretroattività della disciplina più severa sulla prescrizione. - IX. Le (possibili) conseguenze applicative della sentenza 'Taricco bis' – Reati commessi dopo la sentenza Taricco – Determinatezza dei presupposti. - X. Le implicazioni definitorie della sentenza Taricco - XI. Conclusioni. - NOTE


I. Introduzione.

I. Con la sentenza del 5 dicembre 2017 nella causa pregiudiziale C-42/17, M.A.S. e M.B., la Grande Chambre della Corte di giustizia dell’Unione europea chiude l’ultimo capitolo, quantomeno in ordine di tempo, dell’arcinota “saga Taricco” sulla prescrizione dei reati fiscali in materia di IVA. Tale imposta, com’è noto, costituisce una risorsa propria dell’Unione, visto che una percentuale del gettito IVA degli Stati membri le è trasferita. Le parole della Corte di giustizia sono tali da scongiurare la collisione frontale, da taluni paventata, tra l’ordinamento italiano e quello dell’Unione. La posta in gioco era, in effetti, altissima perché la questione da ultimo affrontata dalla Corte sedente a Lussemburgo era quella di stabilire se ed in qual misura l’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come interpretato dalla medesima Corte nella sentenza pronunciata l’8 settembre 2015 nella causa pregiudiziale Taricco [1], sia compatibile con i princìpi supremi dell’ordine costituzionale italiano e con il rispetto dei diritti inalienabili della persona, avuto particolare riguardo al principio di legalità in materia penale. E, come insegna la Corte Costituzionale, l’osservanza dei princìpi supremi dell’ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona è condizione perché il diritto dell’Unione possa essere applicato in Italia: sicché, “qualora si verificasse il caso, sommamente improbabile, che in specifiche ipotesi normative tale osservanza venga meno, sarebbe necessario dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell’ipotesi normativa si realizzi” [2].


II. La sentenza Taricco del 2015.

II. Corre l’obbligo, per illustrare i termini della vicenda, di fare un passo indietro. La sentenza “capostipite” dell’8 settembre 2015 nella causa C‑105/14, che in via ermeneutica ha conferito una particolare connotazione all’art. 325 TFUE, costituiva la risposta da Lussemburgo a una domanda pregiudiziale del GUP di Cuneo presentata nell’ambito di un procedimento per reati fiscali, sotto forma di frodi carosello, ai sensi degli articoli 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) nonché per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di detti reati. Il procedimento cuneese vedeva imputato, fra gli altri, un tal signor Taricco, il cui cognome, forse suo malgrado, è salito alla ribalta europea per avere individuato la suddetta causa pregiudiziale C-105/14 e verrà probabilmente perpetuato anche in relazione alla sentenza che qui si commenta, orfana di un nome proprio, visto che gli imputati nei processi a quibus hanno chiesto l’anonimizzazione degli atti. Ebbene, in quella causa pregiudiziale Taricco, dal Kirchberg si era stabilito che l’art. 325 TFUE, ponendo la tutela degli interessi finanziari dell’U­nione quale obbligo di risultato, richiede direttamente al giudice nazionale di disapplicare le norme interne sulla prescrizione (in particolare, il combinato disposto degli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, del codice penale [3]), allorché tali norme gli impediscano di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, ovvero allorché frodi che offendono gli interessi finanziari dello Stato membro siano soggette a termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per le frodi che ledono gli interessi finanziari del­l’Unione. In altri termini, secondo la sentenza Taricco, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, sancita dall’art. 325 TFUE come obbligazione di risultato, non è prerogativa soltanto dei legislatori ma anche dei giudici nazionali, direttamente chiamati dal Trattato a disapplicare le norme interne sulla prescrizione (in particolare, il “tetto” alla prescrizione risultante dal combinato [continua ..]


III. Le (possibili) conseguenze applicative di tale sentenza.

III. In base all’art. 325 TFUE, i giudici nazionali sono dunque tenuti a ritenere tamquam non esset il termine massimo assoluto di prescrizione di cui agli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p. Con ogni probabilità, in luogo di esso, dovrà applicarsi il termine ordinario di prescrizione, che ricomincerà pertanto a decorrere per intero dall’ultimo atto interruttivo [5], fermo restando che, ai sensi dell’art. 157 c.p., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale prevista per il reato e comunque pari a un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione. Non pare, invece, che, al fine di rispettare l’art. 325 TFUE, sia sufficiente applicare dei “tetti” di prescrizione più lunghi, come quelli vigenti prima della Legge n. 251/2005 (ex Cirielli) o come quelli desumibili dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lettera l), del d.l. 138/2011 [6] (comunque non applicabile a fatti commessi prima della sua entrata in vigore), che ha aumentato di un terzo i termini di prescrizione dei reati puniti dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs. n. 74/2000 (ipotesi entrambe prospettate, sia pure soltanto in modo possibilista, dall’Avvocato generale Kokott nella causa Taricco [7]), oppure ancora come quelli introdotti dalla recentissima riforma Orlando [8], di cui si dirà oltre. Il nodo della questione è, infatti, l’esistenza stessa di un tetto massimo dei termini di prescrizione, che si traduce in una compressione temporale dell’effetto degli atti interruttivi [9]. La disapplicazione degli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p.p., in ossequio alla sentenza Taricco, dovrebbe quindi comportare come conseguenza quella per cui un atto interruttivo, se posto in essere entro il termine ordinario di prescrizione, consente sempre di allontanare l’estinzione del reato di un tempo ancora pari al termine ordinario [10]. Attraverso l’applicazione del solo termine ordinario di prescrizione, decorrente per intero dopo ogni atto interruttivo, quindi, i gravi reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione europea vengono equiparati, quoad praescriptionem, all’associazione mafiosa e, più in genere, ai reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. [11].


IV. La giurisprudenza italiana successiva e l’ordinanza di rimessione della Corte costituzionale.

IV. All’indomani della sentenza Taricco, giudici di ogni grado e persino la Cassazione (terza sezione) [12], avevano ammesso la possibilità di spingersi fino al merito in processi per delitti ex d.lgs. 74/2000 che, invece, alla luce delle norme codicistiche “censurate” dalla Corte di giustizia, si sarebbero dovuti dichiarare estinti per intervenuta prescrizione. Sennonché, dopo le prime battute applicative della sentenza Taricco, la giurisprudenza nazionale (anche in questo caso, sia di merito – Corte d’Appello di Milano – sia di legittimità – ancora la terza sezione della Cassazione) – è tornata sui propri passi, re melius perpensa, sollevando i dubbi di costituzionalità [13] recepiti dal nostro Giudice delle leggi nell’ordinanza di rimessione della nuova questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia [14]. In tale ordinanza, la Corte Costituzionale ha prospettato con fermezza che, “se l’applicazione dell’art. 325 del TFUE comportasse l’ingresso nel­l’ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di legalità in materia penale, come ipotizzano i rimettenti, questa Corte avrebbe il dovere di impedirlo” [15]. I problemi riguardano, da un lato, la legittimità dell’inasprimento retroattivo del regime della prescrizione nei confronti di chi ha commesso il reato prima della sentenza Taricco del 2015 [16] e, dall’altro, la determinazione dei concetti, indicati nella sentenza Taricco, di “frode grave” e di “impunità in un numero considerevole di casi”. La delicatezza della questione, tratteggiata sullo sfondo del rischio di attivazione dei “controlimiti” da parte della nostra Corte costituzionale [17], era, quindi, di tale evidenza che la Corte di giustizia ha ritenuto necessario accogliere la richiesta preliminare di adozione della procedura accelerata [18], pervenendo così a pronunciare la sentenza in poco più di dieci mesi dal deposito del ricorso.


V. Il dialogo tra Corti.

V. La vicenda si è dipanata attraverso un costruttivo dialogo ai massimi livelli giurisdizionali dei due ordinamenti, anche grazie al fatto che gli strumenti per disinnescare la miccia del paventato “scontro” tra Italia e Unione europea erano stati predisposti da entrambe le parti. Non si deve dimenticare, infatti, che, da un lato, la Corte Costituzionale, nell’ordinanza di rinvio, ha ribadito il riconoscimento del primato del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 11 della nostra Costituzione, e che, dall’altro, la Corte di giustizia, già nella sentenza Taricco, aveva demandato al giudice nazionale, in sede di decisione sulla disapplicazione degli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p., il compito di assicurare comunque il rispetto dei “diritti fondamentali degli interessati” [19], a presidio dei quali si erge proprio quel principio di legalità in materia penale espresso dall’art. 25, comma 2, della Costituzione, la cui violazione la Corte costituzionale ha il dovere di impedire in quanto principio supremo dell’ordinamento domestico. Va poi sottolineato che, nell’ordinanza di rinvio, la Corte costituzionale ha qualificato a chiare lettere il principio di legalità in materia penale come “principio supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell’individuo”, ma limitatamente alla “parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva”, individuando, così, un “nocciolo” essenziale del principio di legalità nell’ordina­mento interno (determinatezza della norma e non retroattività della disciplina in peius) del tutto coerente con il concetto di legalità penale nell’ordina­mento europeo. La definizione di questo ristretto nucleo del principio di legalità, meritevole di assurgere al rango dei princìpi supremi dell’ordina­mento, rappresenta quindi uno degli enzimi del dialogo costruttivo che è intervenuto tra le Corti: uno dei necessari presupposti, cioè, perché le due Corti potessero “parlare la stessa lingua”. L’altro è costituito dalla precisazione del concetto giuridico di prescrizione in Italia: proprio grazie alla questione pregiudiziale “Taricco bis”, infatti, la Grande Chambre ha [continua ..]


VI. La sentenza 'Taricco bis'.

VI. Con la causa pregiudiziale “Taricco bis”, la Grande Sezione ha avuto l’occasione di precisare che l’obbligo – per così dire self-executing – di proteggere gli interessi finanziari dell’Unione derivante dall’art. 325 TFUE, come interpretato nella sentenza Taricco, deve cedere il passo al principio di legalità, consacrato nell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’U­nione europea nonché nell’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti del­l’Uomo e avente, quindi, un’importanza basilare non soltanto all’interno del­l’ordinamento dei singoli Stati membri, come posto in luce dalla Corte remittente, ma anche all’interno dell’ordinamento dell’Unione. Pertanto, se i giudici penali italiani riterranno che l’applicazione dell’art. 325 TFUE, letto alla luce della sentenza Taricco, comporti una violazione del principio di legalità in materia penale in ragione di un difetto di precisione della norma applicabile oppure a causa dell’applicazione retroattiva di una disciplina peggiorativa per l’imputato, essi saranno tenuti, innanzitutto, a impedire tale violazione, persino allorché ciò significhi lasciare inosservati gli obblighi di tutela degli interessi finanziari dell’Unione e fatta comunque salva la respon­sabilità del legislatore per non avere approntato una normativa adeguata a tutelare detti interessi. La Corte sedente a Lussemburgo rimarca che la violazione del principio di legalità può verificarsi, evidentemente, nella misura in cui la prescrizione sia considerata dal diritto interno un istituto di diritto sostanziale. La Corte di giustizia, quindi, grazie anche all’imperdibile assist della Corte Costituzionale, sposta il piano argomentativo dalla contrapposizione tra diversi ordinamenti (art. 325 TFUE, da un lato, e Costituzione italiana, dall’altro) al bilanciamento tra princìpi diversi del medesimo ordinamento (art. 325 TFUE, da un lato, e art. 49 della Carta di Nizza e 7 Convenzione EDU, dall’altro), confermando così, innanzitutto, i princìpi dell’originaria sentenza Taricco, e in particolare la natura direttamente cogente dell’art. 325 TFUE, e, inoltre, ponendo la superiore esigenza del rispetto del principio di legalità dei [continua ..]


VII. Il principio di legalità quale supremo canone interpretativo.

VII. La Corte del Kirchberg parte dalla considerazione per cui “il fatto che un legislatore nazionale proroghi un termine di prescrizione con applicazione immediata, anche con riferimento a fatti addebitati che non sono ancora prescritti, non lede, in linea generale, il principio di legalità dei reati e delle pene” [24]. In effetti, “in linea generale”, cioè nella prospettiva dell’U­nione europea, non è detto che la prescrizione non possa soggiacere alla regola del tempus regit actum come un qualunque istituto di diritto processuale: si è poc’anzi detto, infatti, che in alcuni Paesi dell’Unione la prescrizione ha natura processuale o mista. Solo questa può essere la prospettiva della Corte di giustizia, dato che le sentenze pregiudiziali interpretano il diritto dell’Unione a beneficio di tutti gli Stati membri. Nell’ordinamento italiano, però, come spiegato nell’ordinanza di rimessione, le norme sulla prescrizione (e sull’interruzione della prescrizione) hanno natura sostanziale, a differenza che in altri Stati membri, e dunque sono soggette al principio di legalità in materia penale. Con la sentenza “Taricco bis”, la Corte di giustizia prende atto di tale situazione e svolge di conseguenza una serie di considerazioni sul senso e sulla portata del principio di legalità nel diritto dell’Unione. Il concetto di principio di legalità cui la Corte sedente a Lussemburgo si riferisce è quello sancito dall’art. 49 della Carta, il quale ha “significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU” (art. 7) [25]. La Corte di giustizia evidenzia, invero, che il principio di legalità, appartenente alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri [26], va inteso “nei suoi requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale applicabile” [27]. Ciò significa, da un lato, che il singolo deve poter conoscere “in base al testo della disposizione rilevante e, se del caso, con l’aiuto dell’inter­pretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale” [28] e, dall’altro, che il giudice non può, “nel corso di un procedimento penale, sanzionare penalmente una [continua ..]


VIII. Le (possibili) conseguenze applicative della sentenza 'Taricco bis' – Reati commessi prima della sentenza Taricco – Irretroattività della disciplina più severa sulla prescrizione.

VIII. Con la sentenza “Taricco bis”, la Corte di giustizia, sulla scorta della sovra richiamata definizione di principio di legalità, menziona i casi in cui la disapplicazione delle norme nazionali sulla prescrizione comporta la violazione di detto principio. Ciò può avvenire, segnatamente, in ragione di un difetto di precisione della norma applicabile oppure a causa dell’appli­ca­zione retroattiva di una disciplina peggiorativa per l’imputato. Quanto a quest’ultimo aspetto, non è revocabile in dubbio che la disapplicazione del “tetto” di prescrizione comporti per l’imputato un trattamento più aspro. Pertanto, per i reati commessi prima della sentenza Taricco (ossia prima dell’8 settembre 2015), ci si può ragionevolmente attendere che la giurisprudenza nazionale farà scattare il limite del principio di legalità, ai sensi della sentenza “Taricco bis”, onde evitare di applicare all’imputato un regime di prescrizione più severo di quello vigente al momento della commissione del fatto. Tuttavia, ciò aprirà le porte ad una potenziale procedura d’infrazione a carico dell’Italia (artt. 258-260 TFUE), come peraltro delineato nell’ordinanza di rimessione della Corte costituzionale: “resterebbe in ogni caso ferma la responsabilità della Repubblica italiana per avere omesso di approntare un efficace rimedio contro le gravi frodi fiscali in danno degli interessi finanziari dell’Unione o in violazione del principio di assimilazione, e in particolare per avere compresso temporalmente l’effetto degli atti interruttivi della prescrizione” [32]. La stessa Corte di giustizia rimarca che “spetta, in prima battuta, al legislatore nazionale stabilire norme sulla prescrizione che consentano di ottemperare agli obblighi derivanti dall’articolo 325 TFUE, alla luce delle considerazioni esposte (nella) … sentenza Taricco” e quindi di garantire, da un lato, “che il regime nazionale di prescrizione in materia penale non conduca all’impunità in un numero considerevole di casi di frode grave in materia di IVA” e, dall’altro, che tale regime “non sia, per gli imputati, più severo nei casi di frode lesivi degli interessi finanziari dello Stato membro interessato rispetto a quelli che ledono gli interessi [continua ..]


IX. Le (possibili) conseguenze applicative della sentenza 'Taricco bis' – Reati commessi dopo la sentenza Taricco – Determinatezza dei presupposti.

IX. Per quanto riguarda i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione commessi successivamente alla originaria sentenza Taricco, il problema della retroattivitàin peius non si pone. Tuttavia, i giudici nazionali dovranno fare i conti con l’altro corollario del principio di legalità indicato dalla Corte sedente a Lussemburgo, vale a dire il principio di determinatezza, senza, però, poter attingere alle indicazioni del giudice dell’Unione in ordine al significato delle locuzioni “frodi gravi in materia di IVA” e “numero considerevole di casi d’impunità”. Come già detto, infatti, gli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p. si disapplicano in forza della sentenza Taricco quando impediscono di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’U­nione. Il mancato approfondimento di tali aspetti da parte della Grande Chambre dipende forse dal fatto che, nelle concrete vicende processuali poste all’origine della nuova causa pregiudiziale, i suddetti presupposti erano dati per acclarati [34]. Ciononostante, la Corte costituzionale, nell’ordinanza di rimessione, ha segnalato il problema della determinatezza della fattispecie, registrando come la Cassazione e la Corte d’Appello, pur avendo ritenuto la gravità dei reati sottoposti al loro vaglio e la ricorrenza dell’impunità in un numero considerevole di casi a causa dell’applicazione delle norme interne sulla prescrizione, avessero rilevato comunque che “mancherebbe … una normativa adeguatamente determinata, perché non è chiarito, né quando le frodi devono ritenersi gravi, né quando ricorre un numero così considerevole di casi di impunità da imporre la disapplicazione degli articoli 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen, cosicché la relativa determinazione viene rimessa al giudice” [35]. Va poi annotato come entrambi i concetti potrebbero trovare una definizione anche sulla base del diritto interno, la cui interpretazione sfugge alla sfera di competenza della Corte europea. Non può, infine, escludersi che la mancata precisazione dei suddetti criteri “vaghi e generici” [36] figuranti nella prima sentenza Taricco sia frutto della netta scelta della [continua ..]


X. Le implicazioni definitorie della sentenza Taricco

X. Certo è che i pratici del diritto attendevano dalla Corte di giustizia almeno un obiter dictum sui parametri ermeneutici utili a precisare il significato delle espressioni “frode grave” e “ricorrenza dell’impunità in un numero considerevole di casi” (beninteso, “con riserva di verificazione da parte del giudice nazionale”), viepiù se si considera che la permanenza del dubbio semantico condurrà i giudici penali a tenere fermo il termine massimo di prescrizione in ossequio al principio di legalità, con conseguente esposizione dello Stato italiano ad una procedura di infringement. Sugli aspetti definitori dei presupposti per l’accertamento della violazione del diritto dell’Unione (gravità della frode e numero considerevole di casi d’impunità a seguito dell’applicazione del termine massimo assoluto di prescrizione), l’Avvocato generale Bot aveva d’altronde dedicato un apposito capitolo delle sue conclusioni del 18 luglio 2017, pervenendo a suggerire di elidere, di fatto, dal percorso motivazionale del giudice nazionale il parametro della “ricorrenza dell’impunità in un numero considerevole di casi” e, quanto alla gravità del reato, di ispirarsi ai criteri rinvenibili nella convenzione PIF [38] e nella direttiva 2017/1371 (quest’ultima, però, non ancora entrata in vigore al momento della lettura delle conclusioni) [39]. Effettivamente, il requisito della ricorrenza dell’impunità in un numero considerevole di casi è quello che pone i maggiori problemi interpretativi. La stessa Corte costituzionale, pur non dubitando che esso “si riferisca alla sistematica impunità che il regime legale dell’interruzione della prescrizione comporterebbe per le frodi fiscali”, avverte tuttavia che il concetto rimane “non riempibile di contenuto attraverso l’esercizio della funzione interpretativa” [40]. Tale concetto, però, sulla scorta delle osservazioni dell’Avvocato generale Bot, potrebbe ritenersi attinente non a uno specifico presupposto di fatto per la disapplicazione del limite massimo assoluto di prescrizione (ex artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p.) ma alla ratio generale intimamente connaturata all’art. 325 TFUE, da cui detta disapplicazione discende. Di [continua ..]


XI. Conclusioni.

XI. L’impunità endemica, a causa della prescrizione, dei reati che richiedono un’attività investigativa particolarmente lunga e complessa (tra cui vi sono anche – ma non soltanto – i gravi reati fiscali in materia di IVA), è un problema molto serio che affligge tutto il nostro Paese e che impone scelte – legislative, amministrative e giudiziarie – coraggiose e lungimiranti, pur nel rispetto dei diritti fondamentali degli interessati. In questo contesto, la “saga Taricco” reca in sé un’efficacia propulsiva verso il maggior contrasto al fenomeno della delinquenza fiscale, sia per la diretta sollecitazione del legislatore nazionale a rimuovere i meccanismi della prescrizione che sono di ostacolo all’attuazione dell’art. 325 TFUE sia, sul fronte giudiziario, per la riconduzione dei gravi reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione al regime prescrizionale del reato di associazione mafiosa e, più in genere, dei reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., con i limiti derivanti dal principio di legalità. Tale approdo interpretativo appare assolutamente ragionevole, sia in quanto la grave delinquenza fiscale produce danni economici e sociali sistemici, paragonabili a quelli prodotti dalle mafie, sia in quanto la criminalità organizzata è sempre più spesso dedita alla commissione di reati fiscali [44]. La recente riforma Orlando non ha inciso sull’assetto della prescrizione e dell’interruzione della prescrizione in relazione ai reati interessati dalle sentenze Taricco e “Taricco bis” (fatta eccezione, forse, per la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nella misura in cui essa sia direttamente lesiva degli interessi finanziari dell’Unione). Detta riforma lascia in ogni caso permanere la compressione temporale dell’effetto degli atti interruttivi della prescrizione e cioè il meccanismo della Legge ex Cirielli stigmatizzato dalla Corte di giustizia [45]. Con tante sfide all’orizzonte, il fatto che i Supremi Giudici dei due Ordinamenti abbiano sin qui dimostrato di saper essere “uniti nella diversità”, apportando ciascuno un contributo, secondo le proprie prospettive e tradizioni giuridiche, a un dialogo aperto e fruttuoso, lascia bene sperare, pur in assenza dell’auspicata riforma [continua ..]


NOTE