Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

12/03/2019 - La perdita della cittadinanza dell'Unione come conseguenza della perdita della cittadinanza di uno Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Pronunciandosi il 12 marzo 2019 (C-221/17, M.G. Tjebbes e a. c. Minister van Buitenlandse Zaken) su un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Consiglio di Stato) dei Paesi Bassi, la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro, che preveda, a determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato, comportando, nel caso di persone che non sono in possesso anche della cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita del loro status di cittadino dell’Unione europea e dei diritti ad esso correlati. Ciò a condizione che le autorità nazionali competenti, inclusi, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali, possano esaminare, in via incidentale, le conseguenze di tale perdita della cittadinanza e, eventualmente, far riacquistare ex tunc la cittadinanza agli interessati, in occasione della domanda, da parte dei medesimi, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento comprovante la loro cittadinanza. Nell’ambito di siffatto esame, tali autorità e organi giurisdizionali devono verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, che comporta quella dello status di cittadino dell’Unione, rispetti il principio di proporzionalità con riferimento alle conseguenze che essa determina sulla situazione di ogni interessato e, se del caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione.